DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. 105 - Recepimento dell''accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia. (11G0149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e' stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149);
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento, nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008 - 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessita' di predisporre una nuova ipotesi di accordo;
Atteso che in data 20 aprile 2011 e' stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi), S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
2000, n. 127, S.O.:
Art. 26. Ambito di applicazione. - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29, comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
;
Art. 27. Delegazioni negoziali. - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell' intemo e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
;
Art. 29. Procedura di negoziazione. - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo...
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