DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 gennaio 2012, n. 1 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e tariffe nei servizi sociali.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/I-II del 10 gennaio 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1994 del 19 dicembre 2011
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
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Dopo il punto 1 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' inserito il seguente punto 1-bis '1-bis. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello 1. In deroga a quanto previsto all'art. 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:
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il reale ammontare del canone di locazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato, e delle spese accessorie ordinarie, entrambi al netto delle integrazioni pubbliche;
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il reale ammontare della rata di mutuo, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare, comprensiva di quota capitale e di quota interessi, al netto delle integrazioni pubbliche.'
Art. 2
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Il punto 3.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
'3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:
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ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
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ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
ogni altro assegno o indennita' percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non gia' rilevati ai fini della DURP;
i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche;
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il 50 percento delle entrate derivanti da progetti speciali di formazione professionale per persone svantaggiate, da progetti d'inserimento o reinserimento lavorativo, da lavoro protetto, da lavori socialmente utili e da corrispettivi per prestazioni dell'utente presso servizi sociali;
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ai fini del solo calcolo della tariffa per le...
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