DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154 - Regolamento di attuazione dell''articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche. (12G0175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 7, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).»;

    2. all'articolo 13:

      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

      ;

      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.

      ;

      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

      3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      ;

    3. all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe da' comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

      ;

    4. all'articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;

    5. l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:

      Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). - 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.

      2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.

      3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con...

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