DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2011 - Direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. (11A11953)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 5 comma 2, lettera e), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel quale e' previsto che il capo del Dipartimento della protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge, tra gli altri, alle amministrazione centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo, in materia di protezione civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che all'art. 3 include tra le attivita' di protezione civile quelle volte, tra l'altro, alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;

Vista, altresi', la legge 21 novembre 2000, n. 353, che, nel disciplinare la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, attribuisce al Dipartimento della protezione civile il coordinamento sul territorio nazionale delle attivita' aeree di spegnimento incendi con la flotta aerea antincendio dello Stato;

Tenuto conto, pertanto, che il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle, proprie competenze, si e' dotato di strumenti di previsione circa la pericolosita' degli incendi boschivi, anche con il supporto dei Centri di competenza che operano nel campo della previsione e della prevenzione degli incendi boschivi, per assicurare la piu' proficua organizzazione degli interventi di propria spettanza;

Ritenuta preminente la necessita' di individuare ogni utile misura atta a supportare l'attivita' del Dipartimento della protezione civile ed, in particolare, quella del Centro operativo aereo unificato (COAU) nell'organizzazione del sistema di risposta alle richieste di concorso aereo nello spegnimento degli incendi boschivi;

Considerata inoltre l'utilita', in termini di interesse pubblico, di assicurare, nell'esercizio delle specifiche competenze istituzionali, un'efficiente e responsabile gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle attivita' di previsione, prevenzione e...

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