DIRETTIVA 29 luglio 2008 - Modalita'' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all''articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. (Direttiva 2008).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Premessa.

L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede, tra i compiti dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento, particolarmente avanzate.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce:

  1. la tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie;

  2. i requisiti soggettivi;

  3. le modalita' di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico;

  4. i costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti;

  5. i motivi di inammissibilita';

  6. la procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti;

  7. le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo modalita' di erogazione dello stesso;

  8. la fideiussione;

  9. il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.

Le disponibilita' finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi stabiliti alla presente direttiva ammontano per l'anno 2008 a 2.300.000,00 euro (1). ----------

(1) Salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali ed alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio; l'ammontare esatto sara' comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura.

Sezione A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie. A.1. Ambiti.

Per l'anno 2008 i progetti dovranno riguardare ambiti d'azione compresi tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente:

identificazione e prevenzione del disagio sociale;

accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione;

promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunita' locale;

promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilita';

promozione di azioni e modalita' rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;

promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.

Le suddette azioni potranno essere realizzate anche in collaborazione con amministrazioni locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, nonche' con le organizzazioni di terzo settore attive nel territorio di riferimento.

In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non vengono presi in considerazione e quindi sono dichiarati inammissibili progetti in materia di:

  1. cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;

  2. protezione civile. A.2. Obiettivi.

    Le singole iniziative proposte, nell'ambito d'azione prescelto tra quelli di cui al punto A.1., devono essere impostate puntando al raggiungimento di uno o piu' di uno tra i seguenti obiettivi:

    creazione e consolidamento dei legami sociali all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi recenti di mobilita' residenziale in uscita o in entrata);

    arricchimento e miglioramento delle capacita' individuali di soggetti svantaggiati, sotto il profilo personale, relazionale, professionale;

    agevolazione nell'espletamento di attivita' e nell'accesso e nella fruizione di servizio di pubblica utilita';

    promozione di iniziative di volontariato che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti non profit, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di giovani di eta' compresa tra i 14 e i 25 anni, nonche' la realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali siano coinvolti i giovani stessi;

    sviluppo di politiche di pari opportunita', prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o di maltrattamento anche in ambito familiare; A.3. Metodologie.

    Gli obiettivi indicati al precedente punto A.2. devono essere realizzati attraverso metodologie di intervento:

    innovative rispetto al contesto territoriale, alla tipologia dell'intervento o alle attivita' dell'organizzazione;

    pilota (prototipali) e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. Sezione B) Requisiti soggettivi.

    Le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, devono essere: legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e (a pena di decadenza) per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

    I progetti possono essere presentati da:

    1) singole organizzazioni di volontariato;

    2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.

    In entrambe le ipotesi tutte le organizzazioni di volontariato devono:

    essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva;

    essere iscritte nei registri regionali del volontariato, in ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991;

    indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a contributo, l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale;

    In caso di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti, rimane in capo all'organizzazione proponente la responsabilita' del progetto.

    Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, l'amministrazione non potra' stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da meno di sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge. Sezione C) Modalita' di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico.

    La domanda di contributo, il connesso formulario e il piano economico, di cui alla presente direttiva, devono essere compilati in carta semplice, secondo lo schema riportato all'interno dell'allegato n. 1.

    Sulla busta di spedizione deve essere apposta la dizione: «Progetto sperimentale volontariato - Direttiva 2008»; il plico deve essere indirizzato e spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Divisione III Volontariato - via Fornovo, n. 8 - 00192 Roma.

    Le domande spedite devono pervenire al predetto indirizzo entro le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione...

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