Presentazione del commentario al codice delle assicurazioni

AutoreGiovanni Battista Petti
CaricaProfessore e Consigliere della Corte di cassazione
Pagine3-11

    Relazione tenutasi presso la sede della Corte di cassazione il 25 novembre 2008.


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@1. Un difficile esordio: la musica, il chiaro di luna ed i sogni, sono le tre armi magiche che nell'orchestra del diritto conducono a rovina

Signori qui convenuti, avendo viaggiato molto con la mente, e molto lavorato come ape operaia della Cassazione, nei ritagli di tempo mi dedico alle qualità della vita domestica e familiare, ed alla bellissima nipotina «peferita» di nome Giulia, che frequenta l'asilo e mi ha insegnato che «la prima di tutte le regole è rispettare le regole» così parafrasando la regola aurea della certezza del diritto.

Ultimamente mia figlia mi ha regalato i «racconti della inquietudine» di Fernando Pessoa, racconti postumi, salvati in un baule che lo scrittore teneva nascosto, temendo che alla sua morte una serva spregiudicata potesse trarne un modesto profitto. Così dice una improbabile leggenda.

Il primo racconto, ricostruito, si intitola «L'ora del diavolo» che incontra, si fa per dire, ad un ballo una bella donna annoiata; le tiene compagnia e l'accompagna a casa. E le sussurra queste parole, che utilizza per sedurla, ma solo metaforicamente, poiché tutti gli angeli sono asessuati.

La musica, il chiaro di luna e il sogno sono le mie armi magiche.

Qualche giorno fa, al teatro Manzoni di Roma, ad una riunione di giovani avvocati, era venuto il pifferaio magico, il padre del danno esistenziale.

La musica, per le orecchie delle avvocatesse, era celestiale. Ogni aspetto della felicità del vivere era considerato ed apprezzato, ed il pericolo delle perdite era gravemente considerato come un danno ingiusto, in questa società del malessere e della corruzione, dove il chiaro di luna ed il sogno sono i veri rimedi.

Il sogno, mia cara, è una azione divenuta idea, e per questo conserva la forza del mondo e ne ripudia la materia, che è essere nello spazio. Non è vero che siamo liberi nel sogno?

Così dice l'accompagnatore galante. Il danno esistenziale, carissimi, è una azione divenuta idea, e per questo conserva nel mondo giuridico una forza aggregante che ripudia la materia, che è essere nello spazio, mentre la esistenza è nel fare e nel perdere il fare. Non è vero che siamo liberati nel sogno di una tutela espansiva del danno esistenziale, che è la somma categoria che aggrega tutti i danni non patrimoniali?

Non vi dico, quando il flautista smise di suonare, quanti giuristi seguivano il pifferaio, non topini giuridici, ma uomini e donne alla ricerca di una luce, che è solo tenebra visibile, l'inizio della fine.

Il consigliere anziano prese la parola, non aveva ancora letto le Inquietitudini di Pessoa, ma l'elogio alla Moira di Erasmo da Rotterdam.

Il concerto era prossimo alla fine e non si trattava di un chiaro di luna, del romantico Beethoven, ma la chiusura di un requiem di Mozart, dove la morte non ha mai speranza di essere risarcita, perché il grande compositore compose l'opera nella solitudine della miseria e la sua vita splendida era solo un ricordo.

Le Sezioni Unite civili in concerto, nel novembre 2008, nel mese dei morti, hanno prodotto il requiem dell'inquietudine del danno esistenziale, hanno sepolto il mortalmente leso, e si avviano alla costruzione apparentemente grandiosa di un danno non patrimoniale, che ristorerà molte lesioni dei diritti umani nazionali, sotto una duplice condizione (Cass. S.U. n. 26972 del 2008 punto 3.11) la gravità della offesa e la serietà del danno, con la giustificazione che vi è, nell'art. 2 della Costituzione, un principio di tolleranza in base al quale il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui si sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati dal carattere della futilità ogni persona inserita nel complesso sociale lo deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone (punto 3.11 in fine).

Ovviamente il seguito del concerto lo hanno da tempo predisposto le Assicurazioni, che saluteranno con gioia, sulle loro riviste specializzate, laPage 4 grande categoria riduttiva di una unica valutazione tabellare, con una riduzione rilevante degli indennizzi (cfr. S.U. n. 26972 punto 3.14).

L'esordio è difficile perché i chiari di luna sono finiti, il pifferaio se ne è andato alla ricerca della felicità, ed alla disperazione del sogno finito, si deve porre riparo accettando la sfida della certezza di un diritto civile e di una responsabilità civile fondata su principi e precetti normativi costituzionalmente orientati.

Nel gran concerto delle Sezioni Unite civili, c'è questa tensione continua verso i diritti umani violati (il valore sommo sembra essere la salute, ed il valore minore la vita), ma c'è anche la sottovalutazione delle norme internazionali, dei trattati, in particolare dei Trattati CEDU (1950) di Nizza (2007) e di Lisbona (ratificato dall'Italia nel 2008) e dei dicta delle Corti Europee di Giustizia.

La ragione (detta nel punto 2.12 delle motivazioni identiche) è che i diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e poi anche dalla Carta di Nizza sui valori universali e sui diritti umani fondamentali, non possono assumere, ai sensi dell'art.11 della Costituzione, il rango di fonte costituzionale, né possono essere parificati, a tali fini, alla efficacia nel diritto comunitario nell'ordinamento interno (cfr. Corte Costituzionale n. 348 del 2007, ovviamente anteriore al Trattato di Lisbona, che recepisce la Carta di Nizza e la CEDU nell'ordine giuridico europeo, attribuendo ai precetti sui diritti umani la forza di principi fondamentali e costituzionali, conformi alle tradizioni costituzionali comuni).

@2. Una difficile informazione: come può un commentario essere un'opera scientifica e formativa, malgrado le riviste dell'assicurazione e la giurisprudenza

Ritenevo di dover soffermarmi sullo splendido commentario del prof. Gallone, per La Tribuna editore, edito nel maggio 2008, e appena sei mesi dopo ecco la svolta storica di quattro sentenze gemelle, con quattro neonati mori, che si differenziano per le fattispecie madri. Occorre assolutamente un breve testo di aggiornamento, poiché vedremo tra breve, che le sentenze modificano il sistema dei valori della persona, i criteri risarcitori, ma adottano la definizione legale del danno biologico elaborata nel codice delle assicurazioni, come definizione universale, come regula iuris.

Devo allora contenere gli elogi, di cui sono sempre parsimonioso, perché amo la prudenza dei giudici e detesto il protagonismo, e dare alcune chiavi di lettura di un testo di alto valore scientifico e informativo.

Il commentario resta attuale, anche se necessita una riedizione con una appendice di aggiornamento, che lasci intatta la sua originaria composizione.

Resterà nel tempo, un classico da rieditare periodicamente, forse con la utilizzazione di un dischetto informatico.

Chiavi di lettura e superiorità degli standard informativi.

Il metodo del prof. Gallone e del suo coro, differisce dal metodo selettivo delle Sezioni Unite. È il metodo della tradizione della migliore dottrina civile: la ricerca per materia (la assicurazione in RCA nella nuova codificazione) è un metodo che procede dalla enunciazione dei principi di diritto civile applicati alla materia codificata, con una completa rassegna delle fonti dottrinarie e della giurisprudenza, di merito e di legittimità.

Ne deriva da un lato un affresco storico di un mare agitato, anche se il testo si apre con i versi di Yeats «sebbene le foglie siano molte, la radice è unica»,che forse esprime i giorni bugiardi della giovinezza e il desiderio di appassire nella verità.

Qui, nella solidarietà dell'assicuratore, obbligatoriamente convenuto in giudizio da una vittima coraggiosa, che rifiuta una offerta di miseria, la radice unica è la persona umana, la vittima che cambia, che sente appassire anche la voglia di verità, e le foglie della metafora sono le centomila foglie della giurisprudenza del merito, che un vento invernale ha fatto cadere.

Chiavi di lettura.

Le Sezioni Unite in concerto hanno cambiato lo spartito, con un direttore assistito da due aspiranti direttori e da altri sei solisti, un concerto per nove, da camera ed archi e forse una tromba del giudizio.

Ma il commentario indugia su tutti i passaggi che hanno preceduto lo spartito nel tempo, nell'ultimo quarantennio, ed indugia anche sulla storia della assicurazione e della dottrina dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria per l'illecito da circolazione. La prima svolta europea, determinata dalle prime direttive e dall'invito alle imprese di svolgere concorrenza leale sul mercato nazionale, le successive svolte delle altre direttive, che estendono la tutela potenzialmente a tutti i danneggiati e che stabiliscono un principio risarcitorio ed un obbligo di pronto adempimento e regole virtuose, anche nella formazione dei bilanci, nella loro trasparenza, nelle riserve da utilizzare per il pronto soccorso.

Il codice, per la prima volta, contiene tutte le direttive europee, e dunque i lettori sono invitati a leggerle ed a meditarle e tutta la normativa previgente (parte quarta), poiché restano aperti molti problemi sulla successione delle leggi nel tempo e sulle sviste delle abrogazioni.

Un codice attento alla dottrina ad un livello di gran lunga superiore ai canali di ricerca del CED, ed attento alla giurisprudenza del merito ad un livello superiore a quello dei canali di ricerca informatica forniti dalla concorrenza privata; la dissonanza per chi non è pratico nel mestiere, è data da un eccesso di informazioni discordanti per la giurisprudenza della cassazione.

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In quaranta anni la giurisprudenza è cambiata, ma il mare è sempre rimasto con moto ondoso, mano a mano che si estendeva la tutela dei soggetti legittimati a pretendere il danno ingiusto, degli interessi e dei diritti soggettivi che entravano nella copertura del rischio, nella elaborazione del danno ingiusto come...

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