CIRCOLARE 20 agosto 2014, n. 5/2014 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 . (14A07062)

Alle Amministrazioni Pubbliche Alle Associazioni Sindacali 1. Premessa. L'art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali gia' attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 per cento, il comma 1-bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall'amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale. Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per cento e' operata con arrotondamento dell'eventuale frazione residua all'unita' superiore. La decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento di settore, l'eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle prerogative sindacali derivanti dall'esito della riduzione. 2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento. Le riduzioni derivanti dall'applicazione del citato art. 7, con la richiamata specificita' prevista dal comma 1-bis, si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Le fonti normative e negoziali cui occorre fare riferimento, ai fini della individuazione delle vigenti prerogative sindacali oggetto della riduzione in questione, sono le seguenti: personale contrattualizzato: CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche. aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014 comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013 personale in regime pubblicistico: forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. n. 164/2002;

carriera diplomatica: D.P.R. n. 107/2006, D.M. 15 settembre 2010;

carriera prefettizia: D.P.R. n. 105/2008, D.M. 6 agosto 2010;

corpo dei Vigili del fuoco: personale dirigente e direttivo: D.P.R. 7 maggio 2008;

personale non direttivo e non dirigente: D.P.R. 7 maggio 2008. 3. Distacchi sindacali. (CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - D.P.R. n. 107/2006, art. 9;

D.M. 15 settembre 2010, art. l - D.P.R. n. 105/2008, art. 12;

D.M. 6 agosto 2010, art. 1). In base alla disciplina in esame, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle singole associazioni sindacali rappresentative, con esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), e gia'...

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