LEGGE REGIONALE 3 agosto 2012, n. 26 - Modalita' di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 7 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti della legislazione statale, detta disposizioni organizzative relative all'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalita' terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilita' del medico nella scelta terapeutica e dell'evidenza scientifica e le ulteriori modalita' previste dalla legge.

Art. 2

Titolarita' e modalita' di prescrizione 1. I derivati della Cannabis, sotto forma di specialita' medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti dal medico specialista delle seguenti discipline:

anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia.

  1. I farmaci cannabinoidi sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e sono prescritti dai medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti di cui al comma 1. In tale indicazione lo specialista stabilisce la durata del piano terapeutico e la sua ripetibilita'.

  2. Hanno possibilita' di prescrizione anche i medici specialisti operanti nei Centri di cure palliative pubblici e convenzionati.

    Art. 3

    Modalita' di somministrazione e acquisto 1. L'inizio del trattamento puo' avvenire:

    1. in ambito ospedaliero e/o in strutture a esso assimilabili, compresi day-hospital e ambulatori; i farmaci di cui all'articolo 2 sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del Servizio Sanitario Regionale anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del paziente. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilita' dei suddetti farmaci e, se sprovviste di farmacia, assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione;

    2. in ambito domiciliare, in caso di cura realizzata con tali modalita', utilizzando farmaci esteri importati; il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie...

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