DECRETO 29 gennaio 2007 - Recepimento della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati...

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ed

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro de!e infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE, che da ultimo ha modificato la direttiva 70/220/CEE suddetta, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002, di recepimento della direttiva 2001/27/CE, che da ultimo ha modificato la direttiva 88/77/CEE suddetta, relativa ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 20 ottobre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;

Adotta il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

    1. «veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ed azionato da un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;

    2. «motore ad accensione spontanea o a gas», la fonte di propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto entita' tecnica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;

    3. « veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto.

    Art. 2.

  2. Per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT