Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002
Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2002
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 18 luglio 2002, n.26 Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti
al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n.
1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002.
Ministero delle politiche agricole
e forestali - Direzione generale
delle politiche comunitarie e
internazionali
Ministero della sanita' - Direzione
generale della sanita' pubblica,
veterinaria, nutrizione ed alimenti
- Uff. VI e Uff. VIII
Ministero delle politiche agricole
e forestali - Direzione generale
del Corpo forestale dello Stato
Corpo forestale della regione
Siciliana
Agli assessorati regionali
agricoltura
Agli assessorati prov. autonome
Trento e Bolzano
Alle organizzazioni professionali
agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe.Na.P.I.
Coopagrival
F.Agr.I.
ANPA
AI C.A.A. riconosciuti
A tutti i produttori non aderenti
alle organizzazioni professionali
ed ai C.A.A.
A tutti gli operatori del settore
Loro sedi
L'AGEA intende divulgare le modalita' dei criteri applicativi del
regime semplificato, in modo tale che le informazioni utili per
l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai
produttori, gia' individuati come potenziali fruitori, ai quali
l'AGEA si rivolgera' direttamente, ma anche a tutti gli altri
produttori che ne facessero richiesta.
Tali produttori, qualora non aderenti ad una delle organizzazioni
abilitate, potranno manifestare la volonta' di aderire al regime di
aiuto, inviando direttamente all'AGEA - Direzione organismo pagatore,
via Palestro, 81 - 0185 Roma - richiesta scritta entro e non oltre il
5 agosto 2002. Gli altri produttori potranno acquisire le
informazioni occorrenti presso le organizzazioni cui aderiscono.
Per consentire la piu' ampia, puntuale e rapida diffusione delle
informazioni necessarie, e' indispensabile che il mandato di
rappresentanza di un produttore ad una organizzazione sia
univocamente conferito. I produttori associati, che abbiano
presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di
aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di
organizzazioni diverse, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico
mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori
verranno considerati non aderenti ad alcuna organizzazione
riconosciuta come abilitata alla presentazione delle domande di aiuto
all'AGEA.
1. Normativa di riferimento.
Reg. CE n. 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio che
stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune.
Reg. CE n. 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio recante
modifica del Reg. CE n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune.
Reg. CE n. 1/2002 del 28 dicembre 2001 della Commissione recante
modalita' di applicazione del Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio in
ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori
agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.
Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del
25 febbraio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2002), che
affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per
l'applicazione del regime semplificato.
Reg. CE n. 2419/2001, che detta le modalita' di applicazione del
sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di
aiuto comunitari istituito dal Reg. CE n. 3508/92 del Consiglio, in
materia di controlli in loco.
Direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la
quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione
e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art.
5, nonche' al Reg. CE n. 1760/2000 del Consiglio che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine e suoi regolamenti di applicazione.
Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5 in materia di aiuto ai
seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti
supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per
il frumento duro e aiuto speciale.
Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1 concernente l'aiuto per superficie per
i legumi da granella.
Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6 concernente l'aiuto compensativo per
superficie per il riso.
Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14 in materia di
premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca
nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per
l'estensivizzazione, premio supplementare.
Reg. (CE) n. 2467/98 art. 5 in materia di premio per pecora e capra
e supplementi per le zone svantaggiate.
Delibera commissariale n. 606/99 del 30 aprile 1999 che istituisce
il fascicolo aziendale.
Disposizione AIMA n. 195/2000 del 4 agosto 2000 che apporta
modifiche alla delibera n. 606/99.
Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001.
Acquisito il parere della Conferenza pemanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano
nella seduta dell'11 luglio 2002.
2. Determinazione dei criteri di ammissibilita'.
2.1 Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti
animali.
Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE n. 1/2002, l'AGEA determina il
numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle
condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento
delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo
2002-2005, in funzione delle quantita' riconosciute nel corso delle
tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi
del calcolo si fondano su due distinte modalita':
-
la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per
animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre
campagne precedenti l'anno della domanda;
-
il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che
hanno beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna
precedente l'anno della domanda.
Nel caso dei seminativi, il numero di ettari e' calcolato
separatamente per ciascuna coltura per la quale e' stabilita in
Italia una superficie di base a norma dell'art. 3 del Reg. (CE) n.
1251/1999 del Consiglio.
2.2 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore.
L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE n. 1/2002,
determina gli importi massimi, al limite dei 1.250 euro per
produttore.
Il produttore puo' percepire nel quadro del regime semplificato un
importo pari a quello piu' elevato degli importi calcolati in base a
quanto di seguito indicato:
-
alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di
tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai
bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti
(1999-2000-2001) alla domanda di aiuto del regime semplificato;
-
al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di
tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai
bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2001) che precede la
domanda di aiuto del regime semplificato.
L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per
produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un
numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2002-2005.
Se l'importo determinato e' superiore ai 1.250 euro, il produttore
deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione
prescelta sulla base dei criteri di seguito indicati:
se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di
superficie e conseguentemente alla quantita' di premio per animale;
se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di
premio per animale e conseguentemente alla quantita' di superficie.
In quest'ultimo caso il produttore puo' ulteriormente specificare,
nell'ambito dei premi per animale, le modalita' per...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA