Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002

Gazzetta Ufficiale N. 173 del 25 Luglio 2002

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 18 luglio 2002, n.26 Istruzioni per la presentazione delle domande di premio per i produttori aderenti

al regime semplificato ai sensi dei Reg. CE n.

1259/1999 del Consiglio e n. 1/2002 della Commissione - Campagna 2002.

Ministero delle politiche agricole

e forestali - Direzione generale

delle politiche comunitarie e

internazionali

Ministero della sanita' - Direzione

generale della sanita' pubblica,

veterinaria, nutrizione ed alimenti

- Uff. VI e Uff. VIII

Ministero delle politiche agricole

e forestali - Direzione generale

del Corpo forestale dello Stato

Corpo forestale della regione

Siciliana

Agli assessorati regionali

agricoltura

Agli assessorati prov. autonome

Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali

agricole:

Coldiretti

Confagricoltura

C.I.A.

Copagri

E.N.P.T.A.

Eurocoltivatori

A.L.P.A.

Fe.Na.P.I.

Coopagrival

F.Agr.I.

ANPA

AI C.A.A. riconosciuti

A tutti i produttori non aderenti

alle organizzazioni professionali

ed ai C.A.A.

A tutti gli operatori del settore

Loro sedi

L'AGEA intende divulgare le modalita' dei criteri applicativi del

regime semplificato, in modo tale che le informazioni utili per

l'adesione al nuovo regime di aiuto, vengano fornite non soltanto ai

produttori, gia' individuati come potenziali fruitori, ai quali

l'AGEA si rivolgera' direttamente, ma anche a tutti gli altri

produttori che ne facessero richiesta.

Tali produttori, qualora non aderenti ad una delle organizzazioni

abilitate, potranno manifestare la volonta' di aderire al regime di

aiuto, inviando direttamente all'AGEA - Direzione organismo pagatore,

via Palestro, 81 - 0185 Roma - richiesta scritta entro e non oltre il

5 agosto 2002. Gli altri produttori potranno acquisire le

informazioni occorrenti presso le organizzazioni cui aderiscono.

Per consentire la piu' ampia, puntuale e rapida diffusione delle

informazioni necessarie, e' indispensabile che il mandato di

rappresentanza di un produttore ad una organizzazione sia

univocamente conferito. I produttori associati, che abbiano

presentato nell'ultima campagna, domande per i diversi regimi di

aiuto, ricompresi nel regime semplificato, per il tramite di

organizzazioni diverse, sono tenuti a conferire un nuovo ed unico

mandato di rappresentanza. In caso contrario, tali produttori

verranno considerati non aderenti ad alcuna organizzazione

riconosciuta come abilitata alla presentazione delle domande di aiuto

all'AGEA.

1. Normativa di riferimento.

Reg. CE n. 1259/1999 del 17 maggio 1999 del Consiglio che

stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto

nell'ambito della politica agricola comune.

Reg. CE n. 1244/2001 del 19 giugno 2001 del Consiglio recante

modifica del Reg. CE n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni

relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica

agricola comune.

Reg. CE n. 1/2002 del 28 dicembre 2001 della Commissione recante

modalita' di applicazione del Reg. CE n. 1259/1999 del Consiglio in

ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori

agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.

Decreto Ministero delle politiche agricole e forestali del

25 febbraio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2002), che

affida all'AGEA la regolamentazione delle procedure da seguire per

l'applicazione del regime semplificato.

Reg. CE n. 2419/2001, che detta le modalita' di applicazione del

sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di

aiuto comunitari istituito dal Reg. CE n. 3508/92 del Consiglio, in

materia di controlli in loco.

Direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la

quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione

e alla registrazione degli animali, con particolare riguardo all'art.

5, nonche' al Reg. CE n. 1760/2000 del Consiglio che istituisce un

sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni

bovine e suoi regolamenti di applicazione.

Reg. (CE) n. 1251/1999 articoli 2, 4 e 5 in materia di aiuto ai

seminativi, inclusi i foraggi insilati, aiuti supplementari, aiuti

supplementari per il ritiro dalla produzione, aiuto supplementare per

il frumento duro e aiuto speciale.

Reg. (CE) n. 1577/96 art. 1 concernente l'aiuto per superficie per

i legumi da granella.

Reg. (CE) n. 3072/95 art. 6 concernente l'aiuto compensativo per

superficie per il riso.

Reg. (CE) n. 1254/1999 articoli 4, 6, 10, 13 e 14 in materia di

premio speciale bovini maschi, premio per il mantenimento per vacca

nutrice, premio complementare per le vacche nutrici, premio per

l'estensivizzazione, premio supplementare.

Reg. (CE) n. 2467/98 art. 5 in materia di premio per pecora e capra

e supplementi per le zone svantaggiate.

Delibera commissariale n. 606/99 del 30 aprile 1999 che istituisce

il fascicolo aziendale.

Disposizione AIMA n. 195/2000 del 4 agosto 2000 che apporta

modifiche alla delibera n. 606/99.

Circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001.

Acquisito il parere della Conferenza pemanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano

nella seduta dell'11 luglio 2002.

2. Determinazione dei criteri di ammissibilita'.

2.1 Determinazione del numero di ettari e del numero di capi/diritti

animali.

Ai sensi dell'art. 4, del Reg. CE n. 1/2002, l'AGEA determina il

numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle

condizioni di miglior favore per il produttore, per il riconoscimento

delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo

2002-2005, in funzione delle quantita' riconosciute nel corso delle

tre campagne che precedono la domanda. In particolare, gli elementi

del calcolo si fondano su due distinte modalita':

  1. la media del numero di ettari e/o di diritti al premio per

    animale che hanno beneficiato della concessione di un aiuto nelle tre

    campagne precedenti l'anno della domanda;

  2. il numero di ettari e/o di diritti al premio per animale che

    hanno beneficiato della concessione di un aiuto nella campagna

    precedente l'anno della domanda.

    Nel caso dei seminativi, il numero di ettari e' calcolato

    separatamente per ciascuna coltura per la quale e' stabilita in

    Italia una superficie di base a norma dell'art. 3 del Reg. (CE) n.

    1251/1999 del Consiglio.

    2.2 Determinazione degli importi massimali per singolo produttore.

    L'AGEA, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del Reg. CE n. 1/2002,

    determina gli importi massimi, al limite dei 1.250 euro per

    produttore.

    Il produttore puo' percepire nel quadro del regime semplificato un

    importo pari a quello piu' elevato degli importi calcolati in base a

    quanto di seguito indicato:

  3. alla media degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di

    tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai

    bovini, agli ovicaprini, per le tre campagne precedenti

    (1999-2000-2001) alla domanda di aiuto del regime semplificato;

  4. al totale degli importi concessi ai sensi di ciascuno e/o di

    tutti i regolamenti comunitari in materia di aiuto ai seminativi, ai

    bovini, agli ovicaprini, per l'ultima campagna (2001) che precede la

    domanda di aiuto del regime semplificato.

    L'AGEA provvede alla rideterminazione degli importi massimi per

    produttore, qualora quest'ultimo non disponga di superfici o di un

    numero di diritti/capi sufficiente, negli anni 2002-2005.

    Se l'importo determinato e' superiore ai 1.250 euro, il produttore

    deve indicare alla voce riportata nella domanda di premio l'opzione

    prescelta sulla base dei criteri di seguito indicati:

    se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di

    superficie e conseguentemente alla quantita' di premio per animale;

    se la riduzione si applica prioritariamente alla quantita' di

    premio per animale e conseguentemente alla quantita' di superficie.

    In quest'ultimo caso il produttore puo' ulteriormente specificare,

    nell'ambito dei premi per animale, le modalita' per...

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