DECRETO 23 dicembre 2008 - Modalita'' tecniche di svolgimento e regolamento per l''assegnazione dei premi della lotteria nazionale «Sanremo 2009 - Adotta un angelo».

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591,

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 2008 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2009;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalita' tecniche relative allo svolgimento della Lotteria abbinata agli eventi «Festival della Canzone Italiana di Sanremo» e «Progetto Adotta un angelo», nonche' le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Considerato che il sopracitato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2008 prevede per le lotterie nazionali la possibilita' di avvalersi di modalita' interattive con l'abbinamento a spettacoli radiotelevisivi;

Considerato, altresi', che nel corso della trasmissione suddetta, al fine di incentivare la vendita dei biglietti della lotteria, saranno attribuiti premi ai possessori di biglietti, attraverso meccanismi di sorte che si svolgeranno nell'ambito della collegata trasmissione radiofonica;

Considerato, infine, che al fine di assicurare un costante interesse del pubblico durante l'intero periodo della manifestazione, con i connessi riflessi in termini di vendita dei biglietti, agli acquirenti dei biglietti della lotteria sara' consentito, tramite apposito tagliando annesso al biglietto, di concorrere all'assegnazione di premi con modalita' di estrazione istantanea;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato Generale per i Giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Sanremo 2009 - Adotta un angelo», che avra' inizio il 7 gennaio 2009 e terminera' il 9 marzo 2009, e' collegata al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in onda su Raiuno ed alla trasmissione radiofonica della R.A.I. «America me senti?Radiofestival 2009», in onda su Radio2.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A B C D E F G I L M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessita', verranno emesse ulteriori serie contrassegnate dalle successive lettere dell'alfabeto.

Art. 3.

Ai biglietti di cui all'art. 2 sono allegati i due seguenti tagliandi, separati da apposita fincatura e non vendibili separatamente:

Tagliando azzurro - nell'area, ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta «Gratta Qui», si trova un codice di 9 cifre, che dovra' essere utilizzato per la partecipazione all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10 e 11, nel corso della trasmissione radiofonica «America Me senti? Radio Festival 2009» e durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo;

Tagliando «Le note della Fortuna» - per l'assegnazione dei premi con modalita' di estrazione istantanea di cui al successivo art. 12.

Con il medesimo biglietto della lotteria di cui al presente decreto si concorre oltre che all'assegnazione dei premi di cui al successivo art. 4 anche all'assegnazione dei premi di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

I tagliandi estratti vincenti i premi di cui all'art. 10 non partecipano alle successive estrazioni per l'assegnazione di detti premi nonche' all'estrazione del premio di cui all'art. 11.

Il prezzo di ciascun biglietto e' di euro 5,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sara' disposta dal Comitato Generale per i Giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

La massa premi potra' essere ripartita in piu' categorie.

Il primo premio della prima categoria sara' di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entita' degli altri premi, quantomeno nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, saranno determinati dal Comitato Generale per i Giochi dopo...

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