DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000, n.414 - Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

  1. 400;

    Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14

    gennaio 1997, n. 15, concernente regolamento recante norme per la concessione di premi

    agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali;

    Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

    Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 11, della

    citata legge n. 1213 del 1965, che introduce la definizione di "film d'essai",

    intendendosi per tale "l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta ai sensi

    della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione

    di cinematografia nazionale meno conosciuta, che contribuisce alla diffusione della

    cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non

    affermate in Italia";

    Rilevato che il citato articolo 4, comma 11, attribuisce

    altresi' la qualifica di "film d'essai" ai film ammessi al fondo di garanzia ed

    ai film di archivio, distribuiti dalla cineteca nazionale e da altre cineteche, pubbliche

    o private, finanziate dallo Stato;

    Considerato che occorre determinare i criteri per il

    riconoscimento della qualifica di "film d'essai", fuori dai casi gia' previsti

    dalla legge, nonche' adottare misure di adeguamento della regolamentazione vigente alle

    innovazioni normative sopravvenute;

    Ritenuto, pertanto, opportuno emanare una nuova

    regolamentazione della materia;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 3 novembre 2000;

    Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'

    culturali;

    E m a n a il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Film d'essai

    1. La qualifica di film d'essai e' attribuita ai film

      italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di

      cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura

      cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in

      Italia.

    2. La qualifica di film d'essai e' automaticamente

      attribuita:

  2. ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 4

    novembre 1965, n. 1213, di seguito definita "legge n. 1213", ai film ammessi al

    fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, nonche' ai film di

    interesse culturale nazionale, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 1213,

    ancorche' non abbiano beneficiato del fondo di garanzia;

  3. ai film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca

    nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato da almeno

    tre anni con carattere di continuita' ed a condizione che la loro prima proiezione in

    pubblico sia avvenuta da non meno di tre anni;

  4. ai film che abbiano ricevuto l'attestato di qualita',

    di cui all'articolo 9 della legge n. 1213, o che siano stati presentati ufficialmente in

    festival o manifestazioni cinematografiche di particolare prestigio, previamente

    identificati dalla Commissione consultiva per il cinema.

    1. Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di

      cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che

      nella piu' recente rilevazione statistica della Societa' italiana degli autori ed editori,

      ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento

      dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali

      i film in circolazione in Italia vengono importati.

    2. Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il

      distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai",

      presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla

      proiezione cinematografica pubblica.

      La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio

      parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie

      valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive

      internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film

      invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.

    3. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della

      Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero

      dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera, anche privatamente.

      Art. 2.

      Condizioni di ammissibilita'

    4. Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma,

      lettera c), della legge n. 1213, di seguito definito "il premio", puo' essere

      richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di

      comunita' ecclesiale.

    5. La qualifica di sala d'essai o di sala della comunita'

      ecclesiale e' riconosciuta alle sale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4,

      comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento

      entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il

      premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della

      legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre

      1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all'articolo 4,

      comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente

      alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno

      successivo alla sua adozione.

    6. Sono condizioni di ammissibilita' della domanda di

      premio:

  5. aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la

    domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di

    sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena o di sala di comunita'

    ecclesiale;

  6. avere svolto la programmazione alle condizioni

    richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;

  7. nel caso di sala di comunita' ecclesiale, oltre ad aver

    programmato film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo

    nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione

    nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)

    e b).

    Art. 3.

    Domande di premio

    1. La domanda, redatta in duplice copia, di cui una in

    regola con le vigenti disposizioni tributarie, deve:

  8. essere presentata direttamente o a mezzo del servizio

    postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le

    attivita' culturali - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio per le attivita'

    cinematografiche - Ripartizione "b" promozione e cultura cinematografica, entro

    il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la

    quale si richiede il premio. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8

    gennaio 1998, n. 3, il termine e' perentorio;

  9. essere sottoscritta dalla persona fisica o dal legale

    rappresentante della persona giuridica o ente, titolare dell'esercizio cinematografico;

  10. indicare il numero di codice fiscale e il domicilio

    fiscale dell'esercente e, se si tratta di persona fisica, anche luogo e data di nascita.

    1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti

    documenti:

  11. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della

    legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta lo svolgimento

    dell'attivita' di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste

    dalle leggi vigenti; di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato

    territorialmente competente, indicando il numero di iscrizione; di essere in regola con il

    versamento della tassa annuale di concessione, se dovuta;

  12. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti della

    legge 4 gennaio 1968, n. 15, sull'attivita' di programmazione svolta nell'anno per il

    quale si richiede il premio, indicante, in particolare:

    1) la denominazione della sala cinematografica;

    2) il numero complessivo delle giornate di programmazione;

    3) l'elenco di tutti i film d'essai proiettati con

    l'indicazione del titolo, della data di programmazione, nonche', per le sale delle

    comunita' ecclesiali, della classificazione assegnata dall'autorita' religiosa competente

    in campo nazionale;

    4) il rapporto in percentuale tra il numero delle giornate

    di programmazione dei film d'essai ed il totale delle giornate di programmazione

    effettuate nell'anno;

  13. attestazione comunale relativa al numero degli abitanti

    residenti nel comune al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello al quale si riferisce

    la domanda di premio;

  14. eventuale attestazione del comune con piu' di 150.000

    abitanti circa l'ubicazione della sala in zona urbana periferica.

    1. Alla domanda di premio per le sale delle comunita'

      ecclesiali e', altresi', allegato il visto dell'autorita' religiosa competente in campo

      nazionale di conformita' alle proprie indicazioni della programmazione indicata

      nell'elenco, di cui al comma 2, lettera b), n. 3, oppure la relativa autocertificazione

      dell'esercente.

      Art. 4.

      Procedimento

    2. Il...

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