Premesse per uno studio sui delitti di schiavitù e tratta di persone nel quadro della tutela del diritto alla libertà

AutorePaola Scevi
Pagine933-947
933
dott
Rivista penale 10/2012
DOTTRINA
PREMESSE PER UNO STUDIO
SUI DELITTI DI SCHIAVITÙ
E TRATTA DI PERSONE NEL
QUADRO DELLA TUTELA DEL
DIRITTO ALLA LIBERTÀ (*)
di Paola Scevi
(*) Questo scritto costituisce la prima parte di un più ampio lavoro,
di prossima pubblicazione, su La prevenzione e la repressione della trat-
ta degli esseri umani e del traff‌ico di migranti.
SOMMARIO
1. Introduzione. Il diritto di nascere liberi e le nuove schiavi-
tù. 2. Il diritto alla libertà nella Costituzione, nella Carta dei
diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo. 3. Il contrasto alle moderne schiavitù:
gli strumenti internazionali e dell’Unione europea. 4. La con-
cezione dei delitti di schiavitù nel codice penale Zanardelli e
nel codice Rocco. 5. Il delitto di riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù. 6. Il delitto di tratta di persone. 7. Il
delitto di acquisto e alienazione di schiavi.
1. Introduzione. Il diritto di nascere liberi e le nuove
schiavitù
L’abolizione giuridica della schiavitù ha rappresentato
un momento fondamentale nel processo di civilizzazione
che ha portato gli Stati del mondo occidentale a conside-
rarla oggi illegale; tuttavia ciò non ha coinciso con la sua
def‌initiva scomparsa. La schiavitù non esiste più quale
istituto giuridico, ma ha assunto altre forme, più subdole e
perverse, e dunque più diff‌icili da eradicare.
La schiavitù moderna, che colpisce in modo particolare
alcuni gruppi vulnerabili - segnatamente donne, minori,
lavoratori migranti - assume diverse forme: tratta di esseri
umani, prevalentemente a scopo di sfruttamento sessuale
o di manodopera, schiavitù per debito, schiavitù sessuale,
lavoro forzato, schiavitù agraria, servitù della gleba, servi-
tù domestica, accattonaggio.
Tra gli elementi che caratterizzano la riduzione in
schiavitù sono da ricomprendere il controllo e la pro-
prietà, la limitazione o la soppressione dell’autonomia
individuale, della libertà di scelta o di movimento della
vittima. L’assenza di libero arbitrio da parte della vittima
è determinata dalla minaccia o dall’uso della forza o di al-
tre forme di coercizione, dalla paura di subire violenza,
dall’inganno o da false promesse, dall’abuso di potere,
dalla posizione di vulnerabilità, dalla condizione di deten-
zione, prigionia, o di oppressione psicologica, ovvero dalle
condizioni socio-economiche. Altri elementi distintivi di
riduzione in schiavitù sono lo sfruttamento della vittima,
ovvero l’imposizione forzata o obbligatoria di lavoro o di
prestazioni professionali, spesso non retribuiti e frequen-
temente implicanti sofferenze f‌isiche.
Tra le predette forme di schiavitù, occorre distinguere
la riduzione in schiavitù quale crimine contro l’umanità
(1), secondo la def‌inizione elaborata dalla giurisprudenza
relativa ai crimini commessi durante la Seconda guerra
mondiale, segnatamente dal Tribunale militare interna-
zionale di Norimberga (2), nei casi Milch (3) e Pohl et al.
(4), poi perfezionata dal Tribunale penale internazionale
per la ex Jugoslavia (5), nel caso Kunarac et al. (6), e
cristallizzata nello Statuto della Corte Penale Interna-
zionale (7) (8). In particolare, ai sensi dell’art. 7 StCPI,
per “riduzione in schiavitù” deve intendersi “l’esercizio su
una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al
diritto di proprietà, anche nel corso del traff‌ico di persone,
in particolare di donne e bambini a f‌ini di sfruttamento
sessuale”, ma solo se “commesso nell’ambito di un esteso o
sistematico attacco contro popolazioni civili e con la con-
sapevolezza dell’attacco”. L’elemento di contesto svolge
dunque un’importante funzione selettiva (9).
Le nuove forme di schiavitù hanno prevalentemente
motivazioni economiche: gli enormi prof‌itti generati da
questo fenomeno ne sono un importante motore, insieme
alla domanda di servizi di natura sessuale e di manodope-
ra a costi irrisori.
La tratta di esseri umani è spesso legata all’immigrazio-
ne illegale e al traff‌ico di migranti, ma fra questi fenomeni
vi è una netta distinzione. La tratta è un reato che viola i
diritti fondamentali delle persone, mentre il traff‌ico di mi-
granti viola la legislazione in materia di protezione delle
frontiere. Nel caso dell’immigrazione illegale agevolata da
un passatore, fra questi e l’immigrato esiste un accordo, e
la relazione fra queste due persone termina quando l’im-
migrato entra nel territorio dello Stato di destinazione.
Nei casi di tratta vi è invece il ricorso alla coercizione,
all’inganno o all’abuso della condizione di vulnerabilità
delle vittime, il cui trasferimento avviene allo scopo di
un successivo sfruttamento. I più colpiti sono le donne e i
bambini che vengono rapiti, prelevati dalle strade, oppure
venduti dai genitori, per essere poi rivenduti dalle orga-
nizzazioni criminali ed inf‌ine utilizzati come domestici
non retribuiti o a f‌ini di prostituzione o di accattonaggio.
Tra le nuove schiavitù vanno incluse le forme estreme
di sfruttamento lavorativo, nelle quali la condizione di so-
stanziale assoggettamento in schiavitù è dissimulata dalla
stipulazione di contratti, che impongono però clausole
vessatorie tali da comportare la perdita della libertà per-
sonale dei soggetti coinvolti.
La schiavitù moderna, che assume forme ambigue e
subdole, coinvolge soggetti in condizione di debolezza, e
dunque di vulnerabilità, con la conseguenza che la paura
e il bisogno impediscono alle vittime di denunciare i loro
aguzzini, talché risulta diff‌icile quantif‌icare con precisio-
ne il numero di schiavi nel mondo. Le stime del periodo
2002-2011, pubblicate a giugno 2012 dall’Organizzazione

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