Premessa

AutoreGiulia Giuseppina Milione
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PREMESSA
Il tema dei poteri officio iudicis in ambito probatorio qualifica
ogni modello di giurisdizione penale e presenta un vasto
orizzonte di prospettive di analisi. Esso è connesso ad alcune
tematiche importanti, che riguardano, tra l’altro, il diritto alla
prova delle parti e le diverse tipologie di giudizio.
Quando il giudice diventa attore sulla scena probatoria accade,
in primis, che venga messa in discussione l’idea stessa di
giustizia, che ha nel valore dell’imparzialità, traducibile
nell’assenza di ogni forma di condizionamento al momento della
decisione, il suo nucleo essenziale; in secundis, può accadere
che la facoltà probatoria riconosciuta in capo al giudice possa
consentire a questi una propria ipotesi di ricostruzione del fatto,
con il rischio di allontanarsi sempre più dalla verità cognitiva
al momento della pronuncia sulla res iudicanda. (1)
Per scongiurare il pericolo che l’esercizio di alcuni poteri
probatori d’ufficio incrinino l’imparzialità, è sempre vietata la
facoltà al giudice di iniziativa istruttoria di fissare il petitum:
porre il tema su cui si è chiamati a deliberare è sempre lesivo
dell’imparzialità, dal momento che chi elabora un’ipotesi è
portato all’istintiva conferma, in sede decisionale, di quanto
asserito in sede propositiva. (2)
L’iniziativa giudiziale in materia di prova e l’imparzialità
hanno un punto in comune che è costituito dal garantire una
giustizia giusta(3): se si permettesse che il giudice, consapevole
delle lacunosità del materiale conoscitivo prodotto, fosse
costretto a pronunciarsi sulla base di un quadro probatorio

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