Cambi di riferimento del 20 settembre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 4 agosto 2000, n. 261 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1 giugno
1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica
ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi
dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 123-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, che prevede che mediante decreto del Ministro della giustizia sono adottate norme
regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini
dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o
giugno 1998, n. 228, recante regolamento per l'espletamento della prova preliminare
informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore
giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
Ritenuta la necessita' di apportare al predetto
regolamento le modifiche necessarie per il miglior espletamento della procedura
concorsuale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
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400;
Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura
espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
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All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia" sono
sostituite dalle parole "per lematerie civile e penale, a tremila per la materia
amministrativa e, complessivamente, non inferiore a quindicimila".
Art. 2.
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Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte
le domande comprese nel questionario e' attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad
ogni risposta omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio di penalizzazione:
9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficolta'; 9.011 per la
domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di
810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero
9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficolta'; il numero 9.011
per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio cosi'
conseguito si forma la graduatoria di merito".
Art. 3.
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L'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
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al comma 3, le parole "trenta per ciascuna
materia" sono sostituite dalle parole "trentacinque per la materia civile e per
la materia penale, e di venti per la materia amministrativa";
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al comma 4, dopo le parole "prolungamento del
termine" sono inserite le parole "di cui al comma 3, secondo periodo";
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al comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente
"a) per le materie civile e penale sono proposte domande facili in numero di undici,
domande di media difficolta' in numero di diciassette e domande difficili in numero di
sette; per la materia amministrativa, sono proposte domande facili in numero di sei,
domande di media difficolta' in numero di dieci e domande difficili in numero di
quattro";
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la lettera d) e' sostituita dalla seguente "d) il
questionario di diritto amministrativo contiene almeno due quesiti su ciascuna delle
ripartizioni in cui e' suddiviso l'archivio, secondo l'elenco di provvedimenti legislativi
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'articolo 8, comma 6".
Art. 4.
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Dopo l'articolo 5 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Comitati di vigilanza). - 1. Quando la
prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, si applica la disposizione di cui all'articolo
9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487".
Art. 5.
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L'articolo 6 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
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dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis.
Quando la prova preliminare abbia luogo in piu' sedi, i dati relativi alle prove sostenute
dai candidati vengono inviati, con modalita' atte a garantirne la segretezza e
l'immodificabilita', alla sede centrale per la formazione della graduatoria ai sensi del
comma 2.";
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al comma 3, primo periodo, dopo le parole "regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860" sono aggiunte le seguenti: "di tale
adempimento e' data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana".
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il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dai
seguenti:
"L'ammissione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, aggiunto dall'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e'
comunicata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".
Art. 6.
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L'articolo 8 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' cosi' modificato:
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al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole:
"si riunisce, nella fase di predisposizione dell'archivio almeno una volta la
settimana e";
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al comma 2, secondo periodo, prima delle parole:
"Per le deliberazioni" sono inserite le parole: "La commissione puo'
suddividersi in gruppi di lavoro di almeno cinque membri, componenti o aggregati,
coordinati da uno di essi, designato dal Presidente";
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al comma 2, quarto periodo, dopo le parole
"l'esonero" sono aggiunte le parole "totale ovvero";
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al comma 3, primo periodo, le parole "si riunisce
con scadenza mensile per procedere" sono sostituite dalle parole "procede";
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al comma 4, le parole ", entro la settimana
successiva," sono sostituite dalle parole "tempestivamente";
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al comma 6, la parola "trenta" e' sostituita
dalla parola "novanta";
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il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le
necessita' di supporto amministrativo e tecnico della commissione sono distaccate almeno
nove unita' di personale amministrativo di cui una di area C, due di area B3 e sei di area
B2.";
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al comma 9, le parole "il tempestivo
completamento" sono sostituite dalle parole "la tempestiva formulazione e
l'aggiornamento".
Art. 7.
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Il capo II del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Capo II - Disposizioni finali - Art. 9 (Archivio dei
quesiti). - 1. Con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 19, secondo
comma, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, l'archivio delle domande viene dichiarato utilizzabile per il concorso
per uditore giudiziario.".
Art. 8.
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Il normo-tipo di quesito sulla materia del diritto
amministrativo di cui all'allegato A del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o
giugno 1998, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Quesito:
a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni
provvedimento amministrativo:
Risposte:
1) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste
dalla legge;
2) deve essere motivato, ad eccezione di quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa;
3) deve essere motivato solo nei casi previsti dalla legge
o dai regolamenti;
4) deve essere motivato, salvo in casi di urgenza o di
necessita' indicati nel provvedimento stesso.".
Art. 9.
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L'allegato B al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 1o giugno 1998, n. 228, recante la tabella dei punteggi, e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo rispettare.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro: Fassino
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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