DECRETO 31 luglio 2003 - Modalita' di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, cosi' come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalita' di attuazione; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 luglio 2003; Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informativo agricolo nazionale

  1. Per l'attuazione dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (legge n. 119/2003), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi relativi alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico.

  2. Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

  3. I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.

  4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono avvalersi del SIAN devono presentare all'AGEA un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.

  5. Le ditte acquirenti devono comunicare alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.

  6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.

  7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute.

  8. I produttori devono comunicare alla regione, come definita all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'adesione ad una organizzazione. In assenza di tale comunicazione il produttore, ai fini dell'applicazione della legge n. 119/2003, viene considerato non associato; le adesioni, gia' comunicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono essere ripetute.

  9. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori che hanno comunicato la propria adesione.

  10. Le regioni verificano la decorrenza delle adesioni e dei recessi loro comunicati ai sensi del presente articolo e le registrano nel SIAN.

  11. I centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti per i quali hanno ricevuto il mandato; i dati informatizzati del fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici regionali.

    Art. 2.

    Classificazione delle aziende

  12. La regione o provincia autonoma competente per l'esecuzione degli adempimenti del regime del prelievo supplementare relativi ad una azienda produttrice di latte e' quella dove risulta ubicato il centro aziendale dell'azienda stessa. Il centro aziendale e' identificato attraverso la particella catastale su cui e' ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) competente tenendo conto anche delle specificita' del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso e' ancora vigente.

  13. Ogni azienda di produzione viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unita' tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; pertanto sono considerate unitariamente unita' produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune.

  14. Un'azienda produttrice di latte e' classificata ricadente

    1. in zona di montagna, se il suo centro aziendale principale di produzione ed almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati in una zona classificata ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, nonche' ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; b) in zona svantaggiata, se il suo centro aziendale principale di produzione e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati nelle zone classificate ai sensi dell'art.

    3, paragrafi 3 o 4 della medesima direttiva; c) in zona di pianura negli altri casi.

  15. Le regioni provvedono a tenere aggiornata la classificazione aziendale.

    Art. 3.

    Determinazione della quota

  16. Il quantitativo individuale di riferimento e' costituito da un'unica quota per le consegne e da un'unica quota per le vendite dirette quale risulta, per il primo periodo di applicazione, dalle comunicazioni individuali relative al periodo di produzione lattiera 2003/2004.

  17. Il registro pubblico delle quote, istituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003 e' tenuto informaticamente dall'AGEA all'interno del SIAN, ed e' consultabile integralmente da chi ne ha interesse.

  18. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni iscrivono nel registro di cui al comma 2 i quantitativi di riferimento individuali aggiornati.

  19. Anteriormente all'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviano a ciascun produttore un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione copia per l'acquirente, contenente

    1. gli estremi identificativi dell'azienda; b) la classificazione di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto; c) i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento; d) il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il quantitativo di riferimento.

  20. La previsione di cui all'art. 2, comma 2-ter, della legge n.

    119/2003 si applica in tutti i casi di nuova assegnazione o acquisizione di quantitativi di riferimento da parte di produttori che conducono un'azienda agricola presa in affitto o comodato e non ai quantitativi che sono stati trasferiti insieme all'azienda stessa da parte del cessionario.

  21. Al termine del contratto di affitto o comodato, o negli altri casi approvati dalle regioni, il produttore puo' trasferire il proprio quantitativo di riferimento individuale in una nuova azienda, purche' ubicata nella stessa zona di classificazione di quella precedentemente condotta.

  22. Sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all'art. 3 della legge n. 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota in corso di periodo di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, cosi' come modificato dal regolamento (CE) n.

    1256/99.

    Art. 4.

    Decadenza delle quote

  23. Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, decade dalla titolarita' della quota non utilizzata.

  24. Nel caso delle consegne per la verifica di utilizzo si adotta il quantitativo rettificato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.

  25. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota di cui all'art. 19.

  26. Entro il successivo 30 giugno, con il supporto delle procedure del SIAN, le regioni comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Entro e non oltre il successivo 15 settembre le regioni procedono al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.

  27. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato la decadenza della quota e' efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.

  28. Entro il 30 settembre l'AGEA provvede alla riattribuzione dei quantitativi alle regioni secondo il disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 119/2003. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate sono riattribuiti alle regioni cui afferivano per essere riassegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; i...

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