DECRETO 14 febbraio 2008 - Disciplina, per il triennio 2008-2010, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell''articolo 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ove e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;

Visto l'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha esteso fino al 2007 i vincoli ai prelevamenti dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 311 del 2004;

Visto l'art. 3, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che dispone che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento;

Considerato che lo stesso comma 40 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le autorita' portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a., le Agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;

Visto il comma 41 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro l'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;

Visto il comma 42 del medesimo art. 3 della legge n. 244 del 2007 che prevede che il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno;

Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 1, commi 637, 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina, per il triennio 2007-2009, la normativa sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca;

Visto il decreto n. 10120 del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2005-2007, in attuazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2007 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi;

Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vincolo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

  1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010 prelevamenti dai rispettivi conti correnti e contabilita' speciali superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

  2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti...

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