Prefazione

AutoreClaudio Cecchella
Pagine5-8

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I diritti implicati dal diritto di famiglia e in particolare dal procedimento per separazione e divorzio si caratterizzano per la loro accentuata specialità, la quale, anche quando non è dettata dalla loro indisponibilità, rende necessaria una attuazione in forma specifica (non essendo ammissibile una tutela risarcitoria per equivalente) ovvero un'attuazione effettiva, in forme rapide ed urgenti, da adattare all'evoluzione della fattispecie nel tempo.

Questa caratteristica si rinviene sia in situazioni patrimoniali, come i crediti al mantenimento del coniuge o del figlio, sia in situazioni personali, come l'affidamento, la potestà, sia infine in situazioni miste, come l'assegnazione della casa familiare.

Di conseguenza il processo di famiglia e le tutele in esso offerte risentono in modo intenso del carattere strumentale della tutela giurisdizionale rispetto alle esigenze postulate dal diritto sostanziale e dalla tutela degli interessi protetti.

Si pensi, ad esempio, al carattere necessario e preliminare di una tutela provvisoria anticipatoria resa nei procedimenti per separazione e divorzio dal presidente del tribunale (art. 708 c.p.c.) - perché la crisi familiare necessita di una regola e non può restare nell'incertezza dettata dai tempi della tutela ordinaria - e al continuo adattamento delle misure giurisdizionali alle evoluzioni della fattispecie attraverso il generalizzato e illimitato potere di revoca e modifica del giudice istruttore (art. 709, u.c., c.p.c.), con tutte le peculiarità ulteriori del relativo rito in deroga al processo di diritto comune. Sino alla previsione, dopo che la tutela di merito è offerta, a forme speciali di natura camerale, per adattare il dictum giudiziale alla dinamica della vita familiare (art. 710 c.p.c.).

Fuori della crisi e nell'ambito della famiglia di fatto, l'istituto che assicura una tutela dei crediti di mantenimento è quello regolato dall'art. 148 c.c., anch'esso adattato a ogni possibile istanza di revoca o modifica (art. 148 u.c. c.p.c.); manca invece del tutto una tutela anticipatoria dei diritti personali.

In tale prospettiva, si colloca un nucleo assai significativo di situazioni implicate dal diritto di famiglia, che necessitano di un'urgenza inderogabile di tutela (tanto che si può sostenere che l'esigenza cautelare è immanente nella materia) e di adattamento alla evoluzione della fattispecie e di mezzi che reagiscano alla infungibilità della prestazione, volti ad assicurare il...

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