DELIBERAZIONE 27 febbraio 2003 - Criteri per la predisposizione dell'Offerta di Riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili. (Deliberazione n. 03/03/CIR)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2003. in particolare nella prosecuzione del 27 febbraio 2003; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni"

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti; Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilita' dei costi)" ed i successivi aggiornamenti

Vista la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998; Vista la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999

Vista la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999"; Vista la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la propria delibera n. 2/00/CIR, del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000

Vista la propria delibera n. 14/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante "Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001; Vista la propria delibera n. 4/02/CIR, del 28 febbraio 2002, valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

87 del 13 aprile 2002; Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 27 giugno 2002; Vista la propria delibera n. 350/02/CONS, del 6 novembre 2002, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2002; Vista la propria delibera n. 2/03/CIR, del 27 febbraio 2003, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento 2002 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Considerato quanto segue

  1. Il sistema di programmazione delle tariffe dell'offerta di riferimento.

    L'art. 3 della delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" prevede che l'Autorita', al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisca le modalita' e la composizione di un network cap, con l'obiettivo di disporre, per l'Offerta di Riferimento 2003, di un sistema di programmazione della riduzione delle tariffe di interconnessione.

    Al fine di stabilire le modalita' applicative del disposto dell'art. 3 della delibera 152/02/CONS, e' stata svolta una consultazione pubblica (delibera 10/02/CIR del 18 luglio 2002), conclusasi in data 26 settembre 2002. La sintesi dei contributi pervenuti in risposta alla consultazione pubblica e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 19 novembre.

    Allo scopo di approfondire le osservazioni pervenute dagli operatori di rete fissa e mobile che hanno partecipato alla consultazione pubblica, gli stessi operatori sono stati convocati in audizione: nelle date 18 novembre 2002 e 22 novembre 2002, la societa' Telecom Italia S.p.a., in data 20 novembre 2002 le societa' Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., congiuntamente.

    Alcuni operatori hanno successivamente trasmesso all'Autorita' ulteriori contributi su elementi non richiamati nell'ambito della consultazione pubblica.

    Alcuni contributi hanno riguardato la determinazione dei costi dei servizi di accesso disaggregato in relazione alle metodologie contabili da utilizzare per la valorizzazione dei canoni di affitto delle linee che gli operatori alternativi devono corrispondere a Telecom Italia, anche in relazione alla sostenibilita' dell'offerta del servizio finale da parte degli operatori alternativi. Altri contributi hanno riguardato il confronto fra i valori prospettici dell'Offerta di Riferimento e i livelli di prezzo praticati da Telecom Italia in occasione di una recente gara per la pubblica amministrazione.

    Sulla base di tali contributi, l'Autorita' ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti: gli operatori sono stati convocati separatamente in audizione nelle seguenti date: Telecom Italia il 22 e 27 gennaio e il 19 febbraio, le societa' Albacom S.p.a., Edisontel S.p.a., H3G S.p.a., Tele2 Italia S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a., il 19 febbraio 2003. Nel corso di tali audizioni sono stati esaminati i temi della composizione dei panieri dei servizi di interconnessione e dei corrispondenti livelli di cap., nonche' quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato.

  2. Il quadro normativo di riferimento.

    In tema di interconnessione, l'ordinamento prevede alcuni obblighi a carico degli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato ai sensi della delibera n. 197/99, successivamente aggiornata dalla delibera n. 350/02/CONS.

    In particolare il decreto del Presidente della Repubblica n.

    318/1997 all'art. 4, comma 7, prevede che gli operatori notificati quali aventi notevole forza di mercato con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti, tra l'altro, a "osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili ..." nonche' a "definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi [...]".

    Il successivo comma 9 prevede che "ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita' come avente notevole forza di mercato, di cui all'allegato A, parti 1 e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento [...]. L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.".

    Gli obblighi menzionati gravano attualmente sugli operatori Telecom Italia, Telecom Italia Mobile e Vodafone Omnitel (gia' Omnitel Pronto Italia), notificati ai sensi delle delibere n. 197/99 e 350/02/CONS.

    In aggiunta a questi, per Telecom Italia, operatore fisso notificato, vale anche il principio di cui all'art. 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, per cui (comma 1) "le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettivita' e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato...".

    Per quanto concerne l'accesso disaggregato, il quadro normativo di riferimento e' costituito dal regolamento comunitario 185/2000. A livello nazionale la delibera n. 2/00/CIR e sue successive modificazioni ed integrazioni costituiscono la normativa di riferimento. In particolare l'art. 8, comma 2 della succitata delibera stabilisce che le condizioni economiche per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale sono basate sulla metodologia dei costi storici pienamente allocati.

  3. Gli obiettivi dell'intervento regolamentare.

    Obiettivo del presente intervento regolamentare e' quello di introdurre un meccanismo programmato di adeguamento dei prezzi...

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