Precetto per consegna o rilascio

Pagine329-330
329
Rassegna
di giurisprudenza
Precetto per consegna
o rilascio
SOMMARIO
a. Contenuto del precetto. b. Notif‌ica. c. Opposizioni. d. Com-
petenza e giurisdizione. e. Legittimazione.
a. Contenuto del precetto
A norma dell’art. 605, primo comma, c.p.c., nella procedura
di esecuzione per il rilascio di beni immobili, il precetto deve
contenere, oltre le indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la
descrizione sommaria dei beni stessi. Tuttavia, ove nel precetto
sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel
titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla f‌inalità della
legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo suff‌icien-
te che sia ben identif‌icato il bene in ordine al quale si deve pro-
cedere all’esecuzione. * Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1982, n. 2579
Nella procedura di esecuzione per rilascio di beni immobili,
a norma dell’art. 605 c.p.c., il precetto deve contenere, oltre
alle indicazioni di cui all’art. 480 c.p.c., anche la descrizione
sommaria dei beni stessi, la quale, tuttavia, può essere posta
in relazione ed integrata con la descrizione contenuta nel titolo
esecutivo. * Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1978, n. 812
b. Notica
Nel procedimento di esecuzione per rilascio, di cui agli artt.
605 e ss. c.p.c., non è prevista la formazione di un fascicolo di
uff‌icio in cui debbano essere contenuti gli originali notif‌icati del
titolo esecutivo e del precetto, mentre all’uff‌iciale giudiziario
procedente compete esclusivamente di verif‌icare l’esistenza del
titolo enunciato nel precetto, non anche l’esistenza della sua
previa notif‌icazione, di guisa che, quante volte sia fatto valere
in via di opposizione agli atti esecutivi il difetto di tale ultimo
adempimento, non potendo il giudice adito effettuare i relativi
riscontri sulla base della documentazione di cui al fascicolo
suddetto, grava sull’opposto l’onere di provare la sussistenza
dell’adempimento stesso. * Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1993,
n. 2005
L’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio
di un immobile è operativo non soltanto nei confronti della
parte cui la statuizione è rivolta, bensì anche nei confronti di
chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui l’ordi-
ne viene coattivamente posto in esecuzione, e, a tali f‌ini, non
è necessario notif‌icare allo stesso detentore il titolo esecutivo
e il precetto né comunicargli l’avviso di rilascio. Il detentore
può, peraltro, provvedere alla tutela dei propri diritti lesi dal
provvedimento di sfratto proponendo opposizione di terzo ai
sensi dell’art. 404 c.p.c., ovvero una autonoma azione di accer-
tamento. (Nella specie, il provvedimento di sfratto emesso nei
confronti dell’aff‌ittuario di un fondo è stato ritenuto operativo
nei confronti di un terzo che assumeva di detenere l’immobile
nella qualità di subconcessionario). * Cass. civ., sez. III, 16 feb-
braio 1976, n. 508.
c. Opposizioni
Qualora sia stato disposto il rilascio dell’immobile detenuto
dal convenuto, il titolo può essere eseguito dall’attore anche nei
confronti del terzo occupante abusivo, il quale potrà fare valere
eventualmente le proprie ragioni ai sensi dell’art. 615 c.p.c. se
sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo
e perciò non pregiudicato da detta sentenza;o ai sensi dell’art.
404, comma secondo, c.p.c., se invece sostiene la derivazione
del suo titolo da quello del convenuto ed essere la sentenza frut-
to di collusione tra le parti. * Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2007,
n. 3087, Maggio c. Esposito. [RV594733]
In tema di esecuzione per rilascio, il rimedio dell’opposizio-
ne all’esecuzione relativa alla individuazione dei beni oggetto
dell’esecuzione è legittimamente proponibile, ex art. 615 c.p.c.,
soltanto f‌ino al momento in cui l’azione esecutiva non si sia con-
sumata in virtù dell’immissione in possesso ex art. 608 c.p.c.; a
tal f‌ine non rileva la pendenza di opposizione agli atti esecutivi,
ove non abbia dato luogo a un provvedimento di sospensione
dell’esecuzione. * Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2003, n. 4488.
[RV561467]
Con riguardo all’esecuzione per consegna o rilascio la
legittimazione all’opposizione all’esecuzione spetta pure al de-
tentore reale del bene ancorché sia persona diversa da quella
nominativamente indicata nel titolo esecutivo, atteso che la
sua estraneità è soltanto formale, restando il titolo esecutivo
eff‌icace nei suoi confronti per essere lo stesso l’unico soggetto
che può, con la restituzione del bene medesimo, soddisfare la
pretesa esecutiva della parte istante. * Cass. civ., sez. III, 30
gennaio 1995, n. 1103, Valcacer c. Pellegrino
In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a
titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento
emesso dal giudice dell’espropriazione forzata immobiliare,
l’opposizione all’esecuzione, cui è legittimato il possessore del
bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto
della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito
l’espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore
pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all’opponente e che
perciò l’acquirente non ha diritto di procedere all’esecuzione. *
Cass. civ., sez. III, 10 novembre 1993, n. 11090
L’ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio
di bene immobile, il quale spiega eff‌icacia non soltanto nei con-
fronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei
confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in
cui essa viene fatta valere, non può essere contrastato in forza
di un titolo giustif‌icativo della disponibilità del bene medesimo,
diverso da quello preso in esame da detta sentenza, ove tale
titolo non sia opponibile al soggetto in cui favore quest’ultima è
stata pronunciata. * Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1981, n. 6104.
Conforme, Cass. III, 4 marzo 2003, n. 3183.
Nel giudizio di opposizione avverso esecuzione per rilascio
di immobile, instaurata dall’aggiudicatario dell’immobile stesso
in esito a vendita fallimentare, il giudice del merito può avvaler-
si della prova testimoniale per accertare l’estensione del bene
appartenuto al fallito, e, quindi, trasferito all’aggiudicatario, ove
Arch. loc. e cond. 3/2015

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT