Preavviso di recesso quando il patto parasociale non prevede un termine di durata (art. 2341-bis, comma 2, c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

Page 809

RACCOMANDATA A. R. . . ., lÏ . . . 1

Egregio signor. . . .

via . . ., n. . . .

c.a.p . . ., citt‡ . . . Egregio signor. . . .

via . . ., n. . . .

c.a.p. . . ., citt‡ . . .

OGGETTO: patto parasociale stipulato in data . . . - Preavviso di recesso

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data . . . con il quale venivano posti limiti al trasferimento delle azioni (oppure) delle partecipazioni nelle societ‡ che controllano la ". . . S.p.a." (oppure) avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella ". . . S.p.a." (oppure) nelle societ‡ che controllano la ". . . S.p.a." (oppure) avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulle societ‡ per azioni . . ., non essendo in tale patto, previsto un termine di durata e intendendo in qualit‡ di contraente esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2341-bis del c.c. , con il presente atto do preavviso di sei mesi alle SS.LL. per cui a decorrere dal . . . il predetto recesso sar‡, ad ogni...

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