Praxeonomia e praxeologia nell'informatica giuridica

AutoreAngelo Gallizia
Pagine89-107

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@1. Il caso Grosseto

Con 1 atto 13.3.1993 n. 29584 Rep. Alessandro Marzocchi, Notaio in Grosseto, veniva costituito a favore di Tizio il diritto di usufrutto sul diritto di superficie spettante a Caio. Il Notaio rogante presentava all'Ufficio dei Registri Immobiliari di Grosseto, meccanizzato a norma della legge 27.2.1985 n. 52, unitamente alle rituali note formalizzate, la copia autentica dell'atto richiedendone la trascrizione.

Il rifiuto della trascrizione fu cosl comunicato al Notaio Marzocchi: «II sottoscritto Conservatore reggente rifiuta la presente nota di trascrizione per il seguente motivo: - Nel quadro C (soggetti contro) della nota stessa è stato riportato un diritto reale (superflcie) che, dal punto di vista meccanografico non trova la possibilità d'essere scorporato in: usufrutto e nuda proprietà nella parte a favore del quadro stesso... Tale prescrizione, presclndendo da tesi civilistiche, è imposta dalla circolare Ministeriale n. 60 del 29/12/1989, applicativa della Legge 27/12/1985 n. 52. L'acquisizione della nota nel modo richiesto provoca sbilanciamento dei diritti nel sistema informatico al quale non è possibile rimediare neanche mediante forzatura della acquisizione al sistema stesso».

Data l'obbligatorietà della trascrizione e per la tutela del diritto dell'ac-Page 90 quirente il Notaio ricorreva al Tribunale di Grosseto, il quale, in camera di Consiglio, cosl si pronunciava «...il rifiuto del Conservatore di trascrivere si fonda sulla considerazione che il programma informatico che presiede al funzionamento degli apparati tecnici di quell'ufficio, non consente che su un bene immobile edificato in diritto di superficie, possa essere attribuito ad un soggetto l'usufrutto ed a soggetto differente la nuda proprietà.

Ritiene, in proposito, il Collegio che nel diritto positivo non sia dato rinvenire norme che limitino la costituzione dell'usufrutto ai soli immobili di cui sia proprietario colui che è proprietario del suolo... (omissis)

Al sistema, costituito dalle norme del Codice Civile, il legislatore ordinario può ben innovare, operando con norme che si pongono, nella gerar-chia delle fonti, ad un rango di pari dignità. Ciò non è, peraltro, avvenuto allorché è stato istituito il sistema informatizzato delle Conservatorie: ancorché previsto da legge ordinaria, il decreto interministeriale che ha istituito il menzionato sistema si pone in sottordine rispetto alle norme del Codice Civile ed è pertanto inidoneo ad incidere su di esse. Deve pertanto... ordinarsi la richiesta trascrizione».

Il Ministero delle Finanze, da cui dipende sul piano amministrativo il Conservatore dei Registri Immobiliari, ricorreva alla Corte d'Appello di Firenze contro il provvedimento del Tribunale di Grosseto, appello che veniva respinto per ragioni procedurali senza quindi affrontare il merito della questione.

Successivamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto trascriveva l'atto de quo, evidentemente grazie ad una modifica al software dell'ufficio, avvenuta in modo informale.

@2. Software e sistema normativo

Il caso Grosseto è stato qui sintetizzato per mettere in luce alcuni dei tipici problemi giuridici derivanti dall'applicazione dell'informatica all'attività giuridica.

Essi sono caratterizzati dalla novità relativa non tanto agli oggetti - che sono e restano procedure attinenti alla gestione di diritti soggettivi o di interessi legittimi - quanto alle modalità applicative: non più attività di operatori umani ma di automi. In qualcuno di questi casi i processi mentali dei giuristi sembrano inadeguati: in particolare quando interpretazioni, concetti, pratiche consolidate e perciò psicologicamente affidabili, vengonoPage 91 utilizzati per risolvere problemi di natura operativa diversa da quelli tradizionali.

In effetti l'informatica applicata al diritto, modificando non le regole giuridiche ma, sostanzialmente, il modus operandi, può produrre situazioni cosl incongruenti rispetto all'mterpretazione/applicazione tradizionale della normativa di riferimento da far sembrare indispensabile il rifacimento della normativa stessa. Tuttavia l'evoluzione legislativa è in ritardo rispetto a quella della realtà, quindi la (apparente) inadeguatezza delle norme ha l'effetto di arrestare il progresso tecnologico, con rinuncia alle utilità che questo potrebbe sicuramente indurre. Il che assume aspetti paradossali: infatti se, come appare confermato dai dati della prassi, l'informatizzazione dl talune procedure come quelle della pubblicità legale porta con sé una migliore giustizia nel caso concreto, la migliore giustizia nel caso concreto derivante dalla informatizzazione è impedita o resa più difflcile da ragioni giuridiche.

Vi sono poi casi in cui norme, pensate per operatori umani, vengono pari pari trasferite in norme per automi.

Quando si pensa di realizzare mediante calcolatore l'esatta riproduzione della procedura eseguita da operatori umani (meccanizzazione/fotocopia), sottovalutando la differenza di abilità speclfica fra automi e uomini (o donne), si rischia di ottenere, nei fatti, un effetto finale diverso rispetto a quello per il quale la disposizione era stata voluta.

In entrambi i generi di casi può non essere chiaro se si tratti di questioni di diritto, che richiedono le metodologie concettuali dei giuristi, oppure di problemi di informatica, che richiedono quelle della cultura informatica: certo è che la concatenazione, l'interazione, la confusione delle competenze aprono problemi di comunicazione mterculturale in particolare nel dominio della pubblicità legale, il settore dell'operare giuridico nel quale ormai da tempo funzionano a regime ordinano procedure giuridiche informatizzate.

@@2.1. Quando il software «decide» sui diritti soggettivi

Risulta evidente dal testo riportato che la «decisione» sulla trascnvibilità dell'atto Marzocchi è stata presa dal software del Registro e non dal Conservatore. Il Conservatore, infatti, si è occupato del contenuto giuridico dell'atto, per concludere che lo stesso non era in contrasto con il Codice Civile ma con una circolare del suo superiore gerarchico solo dopo ed in conseguenza del fatto che il sistema informatico ha rifiutato di memorizzare il contenuto della nota di trascrizione, non cedendo neppure al tenta-Page 92 tivo di «forzatura» messa in atto, come extrema ratio, dal Conservatore.

Nei casi normali, nei quali il software del sistema «accetta» la formalità, il Conservatore si limita a prendere atto ed a certificare l'avvenuta trascrizione/memorizzazione.

Ciò dimostra che il sistema informatico della Conservatoria non è uno strumento di supporto all'attività del Conservatore, ma l'attore unico delle decisioni della Conservatoria. Il nucleo dell'agire giuridico di questo ufficio, l'attività registrale, che da luogo alla conoscenza dei terzi, è gestito interamente, comprese le procedure di input, dal sistema informatico, il quale è l'unico «soggetto» che effettivamente decide fra tutela assoluta o relativa del diritto acquisito con l'atto trascrivendo.

Se le cose stanno cosi, non sembra dubbio che il software, in questi casi, ha influenza sulla sfera giuridica, sui diritti soggettivi, ha valore di norma, è norma.

Il fatto è avvertito dal Conservatore di Grosseto il quale esclude che il rifiuto sia riferibile alle norme civilistlche e lo collega invece, nell'ambito del diritto amministrativo, ad una circolare ministeriale. Analogo l'avviso (ma non la conclusione) del Tribunale di Grosseto, che ritiene il rifiuto illegittimo perché il software, che decidendo sull'inammissibilità della trascrizione ha di fatto funzione di norma, è carente, geneticamente, del giusto livello nella gerarchla delle fonti normative: in sottordine rispetto al Codice Civile, non può innovare rispetto a questo.

Ad una prima lettura del provvedimento del Tribunale di Grosseto, potrebbe sembrare che il problema consista nel fatto che Tatto del Notaio Marzocchi ha messo in luce un contrasto fra il Codice Civile ed il software del Registro: compatibile per il primo, incompatibile per il secondo l'interazione fra usufrutto e proprietà superficiaria.

Potrebbe sembrare dunque che la carenza di vis normativa riconosciuta al software ha rilievo solo se il software stesso «decide» in modo difforme al Codice Civile; nei casi in cui invece il software decide coerentemente a questo, la carenza di vis normativa del software non rileva.

Questa opinione sembra semplicistica: il problema effettivo, sempre presente anche quando non si verlficano antinomie fra sistema normativo e software, è che il software sostituisce la decisione del funzionano: da ciò deriva la necessità logica prima che giuridica, che il contenuto del software con funzione normativa abbia la necessaria vis conferita nei modi adeguati.

La negazione del valore normativo del software in questione non può che essere condivisa e sembra drammatica la situazione formale in cui versano le Conservatorie meccanizzate in forza della legge 52/85 e quindiPage 93 gestite da un software di fatto operante come norma ma formalmente carente di vis normativa.

@@2.2. La legittimazione del software normativo

L'iter argomentativo del Tribunale di Grosseto propone quindi anche un problema di carattere generale: quali debbono essere le caratteristiche formali che legittimano il ruolo normativo del software, ovvero come attribuire al software la qualità di disposizione normativa a pieno titolo. L'automazione, quindi l'esclusione di interventi umani dalle procedure di input dei dati, oltre che dall'elaborazione di questi (information retneval) è una necessità incontrovertibile non solo per il funzionamento della pubblicità legale ma anche di altri sistemi di conoscibilità dei dati custoditi nei grandi archivi della pubblica amministrazione.

Tale conoscibilità è necessaria per l'attuazione del principio costituzionale del diritto all'informazione (art. 21 Cost.) e da attuarsi, anche ai sensi della legge 241/1990, mediante...

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