DECRETO 20 giugno 2011 - Nuove modalita'' sulla disciplina del praticantato necessario per l''ammissione all''esame di Stato per l''abilitazione all''esercizio della professione di consulente del lavoro. (11A10276)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera e), della stessa legge, il quale dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, siano fissate le modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento dl certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 2 dicembre 1997 recante: «Modalita' sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro»;

Vista la nota n. 15/V/10816/14.06 del 12 maggio 2011 con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha proposto la modifica del citato decreto ministeriale;

Ritenuta la necessita' di provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 3, secondo comma, lettera e), della legge n. 12 del 1979;

Decreta:

Art. 1

Il praticantato

  1. L'istituto del praticantato e' il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l'accesso all'esame di stato abilitante all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

  2. I consigli provinciali dell'ordine promuovono l'istituto del praticantato, sia presso gli iscritti che presso gli atenei, quale strumento essenziale per accedere alla libera professione.

  3. I consigli provinciali dell'ordine promuovono inoltre la disponibilita' dei propri iscritti ad accogliere e formare negli studi coloro che intendono svolgere il periodo di praticantato professionale.

  4. Presso ogni consiglio provinciale dell'ordine e' istituito un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

  5. Ciascun consiglio provinciale dell'ordine nomina, tra gli iscritti all'albo con almeno cinque anni di anzianita', un tutor dedicato ai rapporti tra praticanti e professionisti.

    Art. 2

    Il periodo di praticantato e le modalita' di svolgimento

  6. Il periodo di pratica e' stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduita' e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonche' della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. In particolare, il praticante e' tenuto a frequentare io studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attivita' caratterizzanti la professione.

  7. La frequenza dello studio, prevista dal primo comma del presente articolo, puo' essere sostituita, per un periodo massimo di sei mesi, con la partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati dall'ordinamento professionale esclusivamente in ambito universitario in conformita' a quanto previsto dalla convenzione quadro indicata al successivo comma 4.

  8. Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca potra' chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purche' durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.

  9. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro stipulano una convenzione quadro contenente le indicazioni per dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

    Art. 3

    Le interruzioni del periodo di praticantato

  10. Lo svolgimento della pratica puo' essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravita' o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi. Il praticantato si prolunghera' di un periodo pari alla sospensione richiesta.

  11. Le cause di sospensione debbono essere comunicate entro trenta giorni dall'inizio dell'evento al consiglio provinciale cui e' iscritto il praticante...

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