LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 13 - Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attivita' giovanile.
Art. 2
Destinatari 1. La Regione favorisce l'attivita' delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.
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Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:
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sede legale nel territorio piemontese;
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stabilita' dell'organico tecnico, continuita' negli anni delle attivita' sportive, dimostrata professionalita';
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comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attivita' svolte;
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comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.
Art. 3
Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:
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sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocita', salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
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sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;
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sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;
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sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.
Art. 4
Ambiti di intervento 1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 2 per:
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l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
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l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
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il sostegno dell'attivita' agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;
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organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in eta' scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.
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La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo...
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