LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 13 - Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attivita' giovanile.

Art. 2

Destinatari 1. La Regione favorisce l'attivita' delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.

  1. Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:

    1. sede legale nel territorio piemontese;

    2. stabilita' dell'organico tecnico, continuita' negli anni delle attivita' sportive, dimostrata professionalita';

    3. comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attivita' svolte;

    4. comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.

      Art. 3

      Definizioni 1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:

    5. sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocita', salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;

    6. sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;

    7. sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;

    8. sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.

      Art. 4

      Ambiti di intervento 1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 2 per:

    9. l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

    10. l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;

    11. il sostegno dell'attivita' agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;

    12. organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in eta' scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

  2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo...

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