I poteri istruttori ex officio nel giudizio abbreviato

AutoreGiulia Giuseppina Milione
Pagine121-137
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PARTE TERZA
DINAMICHE PROBATORIE SPECIALI
CAPITOLO II
I poteri istruttori ex officio nel giudizio abbreviato.
SOMMARIO: 1. La funzione del giudizio abbreviato. – 2. La
struttura del giudizio abbreviato in seguito all’applicazione
della legge – delega del 1988. – 3. Il giudizio abbreviato oggi. –
4 . Lo svolgimento dell’udienza e il rispetto dell’esigenza di
economia processuale ex art. 438 comma 5 c.p.p. – 5. La
sindacabilità della richiesta di giudizio abbreviato. – 6. Il ruolo
del giudice e i poteri di integrazione probatoria d’ufficio. – 7.
L’eventuale rinnovazione dell’istruzione.
1. La funzione del giudizio abbreviato.
Il giudizio abbreviato rientra tra i procedimenti speciali previsti
nel libro VI del codice di procedura penale e, in particolare, è
disciplinato dagli articoli 438 – 443. Si tratta di un istituto senza
precedenti nel nostro sistema processuale, che si apprezza, in
particolare, per lo snellimento dell’ iter ordinario, che rimane
privato della celebrazione del dibattimento. Si distingue dal
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processo ordinario dal momento che consente di pervenire ad
una decisione di merito in un momento anticipato rispetto al
dibattimento; infatti, a seguito della richiesta dell’imputato di
definire il processo “allo stato degli atti”, la sequenza
procedimentale tipica si arresta all’udienza preliminare, con
l’ulteriore conseguenza che, in caso di condanna, la pena
comminata viene ridotta di un terzo(218). A differenza del
procedimento per decreto e dell’applicazione della pena su
richiesta delle parti(219), il giudice entra nel merito della
questione sottoposta al suo giudizio e, diversamente da quanto
avviene nel giudizio immediato e in quello direttissimo,
perviene ad una decisione senza dar corso alla fase
dibattimentale. La giurisprudenza definisce il giudizio
abbreviato “un procedimento a prova contratta, alla cui base è
identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del
quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita
all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già
acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così
consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle
indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono
normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge, invece, nelle
forme ordinarie del dibattimento”(220). Posto che nel giudizio
abbreviato viene attribuito valore probatorio ad elementi che
normalmente ne sono privi, in quanto raccolti nel corso delle
indagini preliminari, è senz’altro corretto parlare di
“procedimento a prova contratta”: una definizione, d’altro canto,
che ben riassume l’impronta marcatamente inquisitoria che
caratterizza questo rito speciale, anche se inserito in un codice
che si ispira al modello accusatorio di derivazione

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