I poteri di iniziativa assembleare degli azionisti tra riforma del diritto societario e Direttiva n. 2007/36/CE

AutoreSabrina Bruno
Pagine243-261
Sabrina Bruno
I poteri di iniziativa assembleare degli azionisti tra riforma
del diritto societario e Direttiva n. 2007/36/CE*
S: 1. L’art. 2367 u.c. c.c. e l’intenzione del legislatore della riforma di svuotare il ruolo dell’assem-
blea. – 2. Possibili interpretazioni dell’art. 2367 u.c. e conseguente individuazione delle materie per le
quali è ancora consentito ai soci richiedere la convocazione dell’assemblea o l’integrazione dell’ordine
del giorno. – 3. La Direttiva n. 2007/36/CE raorza il ruolo dell’assemblea delle società quotate; i
poteri di iniziativa dei soci non possono incontrare limiti diversi dal quorum di capitale sociale. – 4.
Il recepimento in Italia con d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e la conseguente interpretazione dell’art.
2367 u.c. c.c. per le società quotate. – 5. Casi di applicazione e conclusioni: il potere di iniziativa dei
soci diventa un diritto nelle società quotate nalizzato al buon governo societario.
1. La riforma del diritto societario ha disciplinato in maniera unitaria, per le so-
cietà per azioni quotate e non quotate, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei
soci1. Nell’organizzazione societaria la convocazione dell’assemblea compete, in via di
normalità, al consiglio di amministrazione. In taluni casi tuttavia i soci di una s.p.a.
hanno il potere di chiedere la convocazione dell’assemblea con riferimento alle materie
che sono riservate alla sua competenza in via originaria2. Viceversa, nei casi di compe-
tenza derivata, cioè quando l’assemblea deve decidere se concedere o meno un’autoriz-
zazione al compimento di un’operazione proposta dagli amministratori, è da escludersi
il potere di iniziativa assembleare da parte dei soci: se la competenza assembleare è di
tipo autorizzatorio, l’attivazione dipende dagli amministratori e rientra dunque nella
loro piena discrezionalità3.
La riforma del diritto societario, non tanto ha attribuito la gestione esclusiva della
società agli amministratori, aermazione che nonostante la dichiarazione di principio di
cui all’art. 2380-bis c.c., è contraddetta da tutte le disposizioni che invece prevedono la
competenza dell’assemblea per vari atti gestori4, quanto ha ridotto il potere di iniziativa
* L’articolo è stato pubblicato nella Rivista Giurisprudenza commerciale, 2010, fasc. 5, che ha gentilmente
autorizzato la ripubblicazione.
1 L’art. 94 del Decreto di coordinamento e modica del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 aveva previsto
l’abrogazione dell’originario art. 125 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2 Cfr. le competenze di cui agli artt. 2364, 2364-bis e 2365 c.c. ed inoltre tutti gli altri oggetti attribuiti
all’assemblea, ai sensi degli artt. 2364 c. 1 n. 5) e 2365 c. 1 c.c., dal codice civile o dal d.lgs. N. 58/1998 con
riferimento alle società quotate.
3 Cfr. C B V., I modelli di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario,
Giur.comm., 2003, I, p. 535, 536 s. Tra le competenze derivate si pensi, oltre a quelle che lo statuto può
prevedere ex art. 2364 c. 1 n. 5, seconda parte c.c., agli artt. 2343-bis, 2357 c. 2 e 2357-ter, art. 2359-bis c.
2, 2390, 2358, c. 2 c.c., 104-bis c. 1, 121 c. 2 d.lgs. n. 58/1998.
4 Si pensi alla competenza di nuova introduzione di cui all’art. 2361 c. 2 c.c. nonché a tutte le altre materie
attinenti all’esercizio dell’impresa già attribuite all’assemblea e confermate dalla riforma (quali l’aumento del
capitale di rischio, la distribuzione degli utili e delle riserve, l’approvazione del bilancio etc.), all’art. 2446 c.
1 c.c. e a varie altre disposizioni. In dottrina per un riconoscimento ed individuazione dei poteri gestori
dell’assemblea, prima e dopo la riforma cfr.: A P., L’assemblea: competenza, in Tratt. soc. per az.,
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dei soci nelle materie formalmente rientranti nella competenza assembleare. Rispetto al
codice civile del 1942 i soci hanno ora la possibilità di chiedere la convocazione dell’as-
semblea in meno casi5.
Pur avendo il nuovo art. 2367 c.c. abbassato, rispetto al testo previgente, il quorum ad
1/10 del capitale sociale (da 1/5) e previsto la possibilità di una deroga in minus della per-
centuale, la riforma ha diminuito il potere di iniziativa dei soci che, prima, non aveva limiti
diversi dal raggiungimento del quorum previsto. L’ultimo comma infatti non ammette il
potere dei soci di richiedere la convocazione “per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una rela-
zione da essi predisposta”. Lo stesso limite vale per le società quotate anche con riferimento
al potere dei soci (che rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale) di chiedere l’integra-
zione dell’ordine del giorno quando l’assemblea viene convocata dall’organo amministrati-
vo: l’art. 126-bis u.c. del d.lgs. n. 58/1998 riproduce le parole dell’art. 2367 u.c. c.c.
Perciò la riforma concepisce il potere di iniziativa strettamente legato al potere di
gestione: siccome questo è stato adato in via esclusiva all’organo amministrativo (pur
se la dichiarazione di principio è, come visto, smentita da varie disposizioni) anche quel-
lo di iniziativa spetta al medesimo organo6.
A proposito di questa nuova disposizione aggiunta nell’art. 2367 c.c., i primi com-
menti alla riforma hanno parlato di “scelta politica […] di ulteriormente ridurre il ri-
schio” della minaccia di esercizio del voto e di sostanziale impedimento della riunione su
impulso dei soci7; di intento consistente nel “porre un limite alla facoltà del socio di chie-
dere la convocazione dell’assemblea, al ne di garantire l’esclusività dell’esercizio della
diretto da Colombo G.E. e Portale G.B., Torino, 1997, vol. 3*, p. 3 s.; I., L’assemblea nella s.p.a.: compe-
tenza e procedimento nella legge di riforma, in Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative,
a cura di Rescigno M. – Sciarrone Alibrandi A., Milano, 2004, p. 43 s.; C S.A., Il ruolo dell’assemblea
nella gestione dell’impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Riv. dir. civ., 2009, II, p. 133, 148 s.; P-
 G.B., Rapporti tra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle so-
cietà. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2006, p. 7, 23 s. Tuttavia a proposito dell’aumento
del capitale sociale rileva B U., Delega per gli aumenti del capitale sociale e riforma organica delle socie-
tà di capitali, in Riv. soc., 2004, p. 1317, che la soluzione legislativa di adare tale competenza all’assemblea
è coerente con il fatto che nelle società di capitali il capitale assolve anche ad una funzione organizzativa ed
è perciò rilevante per il funzionamento della società, essendo i diritti ed i poteri, di regola, attribuiti ai soci
in misura proporzionale al capitale sociale sottoscritto; perciò le decisioni sul capitale, non riguardano la
gestione dell’impresa sociale, bensì i diritti ed i poteri dei soci, e come tali non rientrano tra le competenze
dell’organo amministrativo.
5 Laddove con riferimento alla scelta operata dal legislatore del 1942 si sosteneva che essa era stata nel sen-
so di “riservare ai soci anche la possibilità di formulare essi stessi proposte e di modicare le proposte loro
sottoposte dagli amministratori”: cfr. S R., La partecipazione dei soci ai processi decisionali delle società
di capitali, in Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, t. 1,
p. 183, 190.
6 Si ricorda che F E. – J M., Separation of Ownership and Control, 26 Journal of Law and Econo-
mics 301 (1983) scrivevano (p. 303), a proposito della procedura attraverso cui le decisioni vengono prese
nelle organizzazioni, che esistono quattro fasi: “initiation (generation of proposal for resource utilization
and structuring of contracts); ratication; implementation; monitoring” e che “…the initiation and imple-
mentation of decisions typically are allocated to the same agents”.
7 Cfr. M C., Commento sub art.2367, in Società di capitali. Commentario a cura di Niccolini G.
– Stagno D’alcontres A., Napoli, 2004, p. 479 s.

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