Sui poteri di controllo degli amministratori non esecutivi

AutoreGianvito Giannelli
Pagine507-523
Gianvito Giannelli
Sui poteri di controllo degli amministratori non esecutivi
S: 1. Il problema. – 2. I poteri di informazione degli amministratori sotto la vigenza del codice del
1942. – 3. Il riparto di funzioni all’interno del consiglio di amministrazione. – 4. Il dovere di vigilan-
za degli amministratori non esecutivi. – 5. Responsabilità degli amministratori non esecutivi e obbligo
di agire in maniera informata. – 6. Potere di informazione e responsabilità gestoria. – 7. Gli ammini-
stratori indipendenti. – 8. Gli amministratori muniti di deleghe settoriali. – 9. Informazione preven-
tiva sull’oggetto delle deliberazioni consiliari. – 10. Gli amministratori di s.r.l.
1. La riforma del diritto societario del 2003 ha regolato in modo analitico i ussi
informativi tra consiglio di amministrazione e organi delegati nelle società per azioni.
Non ha invece disciplinato in maniera soddisfacente i poteri istruttori dei singoli ammi-
nistratori non esecutivi, cosicché sono oggetto di discussione non solo l’esistenza di po-
teri di controllo e di ispezione individuali ulteriori rispetto all’acquisizione di informa-
zioni di cui è destinatario per legge il consiglio di amministrazione, ma anche (ove al
primo quesito si dia risposta positiva) l’ampiezza di tali poteri e la individuazione del
destinatario delle eventuali richieste di informazione, soprattutto con riferimento al po-
tere dei singoli amministratori di chiedere informazioni direttamente ai dipendenti del-
la società o invece di passare per il ltro del responsabile della struttura amministrativa
e cioè il direttore generale.
Non risolve il problema l’art. 2381 ult. comma c.c., secondo il quale da un lato gli
amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, dall’altro ciascun amministra-
tore può chiedere che agli organi delegati, in consiglio, siano fornite informazioni rela-
tive alla gestione della società.
La norma, infatti, si presta a interpretazioni ambivalenti; secondo una prima lettura,
il dovere degli amministratori di agire in modo informato si tradurrebbe, per gli ammini-
stratori privi di delega, nel potere di richiesta di notizie solo agli amministratori delegati,
come destinatari obbligati delle richieste di informazioni e individuerebbe il luogo in cui
queste informazioni devono essere rese e cioè il consiglio di amministrazione1.
Secondo invece una diversa lettura, che interpreta separatamente le due parti del
comma in esame, la prima parte dell’ultimo comma specicherebbe un dovere e attribui-
rebbe un potere di informazione che non deve essere necessariamente rivolto nei confron-
ti degli amministratori delegati, né passare per il ltro del consiglio di amministrazione2.
1 Così orientato A. T, Amministrazione e controlli, in A.V., Diritto delle società. Manuale breve,
Milano, 2008, p. 225.
2 Di questo avviso M. S, Commento all’art. 2392, in Commentario Sandulli – Santoro, Torino,
2003, p. 471; F. G, Il nuovo diritto societario, Bologna, 2003, p. 257; A. D N, Commento
all’art. 2381, in Commentario alla riforma delle società. Amministratori (Artt. 2380-2396 c.c.), diretto da P.G.
Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2005, p. 122; G.D. M, Commento all’art.
2381, Società di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 471.
508 Studi in onore di Umberto Belviso
Qualunque soluzione si intenda adottare non è possibile misconoscerne la rilevanza
pratica immediata, potendo orire indicazioni importanti per la composizione di poten-
ziali conitti interorganici o infraorganici3, soprattutto in presenza di amministratori
che siano espressione di gruppi di minoranza e/o indipendenti, ma anche perché essa
può assumere rilievo rispetto a problemi inerenti alla responsabilità degli amministrato-
ri non esecutivi.
2. Il tema del potere di informativa dei componenti del consiglio di amministra-
zione non delegati (o delegati alla gestione di materie diverse da quelle oggetto della
delega, il che è lo stesso) si è posto da tempo all’attenzione della giurisprudenza e alla
riessione degli studiosi, già nel vigore del vecchio testo dell’art. 2381 c.c. (anteriore cioè
alla riforma del diritto societario), il quale peraltro non dettava alcuna indicazione pre-
cipua sul tema. La giurisprudenza aveva da tempo stabilito alcuni principi e cioè che i
delegati devono rendere informazioni al consiglio di amministrazione, come organo
plenario; e che i consiglieri di amministrazione hanno il diritto di ottenere delle infor-
mazioni; ciò che, però, non era assolutamente chiaro era quali fossero le regole relative
ai ussi informativi e cioè quante e quali informazioni gli amministratori non delegati
avessero il diritto-dovere di richiedere e, ancora, presso quale organo o soggetto tali in-
formazioni dovessero essere reperite; né era più chiaro quando gli amministratori dele-
gati dovessero rendere al consiglio certe informazioni o se destinatari dell’informazione
dovessero essere anche i singoli consiglieri e non solo il consiglio di amministrazione
nella sua interezza. Non sono poi mancate delle pronunce giurisprudenziali che hanno
legittimato delle prassi restrittive del potere di ispezione del singolo amministratore, per
es. ritenendo lecita una delibera consiliare che prevedesse l’obbligo dell’amministratore
di acquisire notizie tramite il direttore generale della società4; d’altro canto, anche gli
arresti che ritenevano esistente una legittimazione individuale ad esercitare atti di con-
trollo, la giusticavano in base all’esigenza di evitare il coinvolgimento in azioni di re-
sponsabilità5 e, comunque, da esercitarsi previo preavviso6.
La dottrina, invece, era divisa tra chi riconosceva un potere individuale di informa-
zione ai singoli amministratori non esecutivi7 e chi, invece, tendeva in prevalenza ad
3 Scontato è il riferimento a V. C, I conitti “interorganici” e “intraorganici” nelle società per azioni
(prime considerazioni), in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P.
Abbadessa e G.B. Portale, vol. 2, Torino, 2006, p. 767 ss.; qualche cenno più che altro in termini di relazio-
ni tra organi della società in G. O, In tema di “libertà e responsabilità” nelle società di capitali riformate,
in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 863; sul problema specico del dovere di informazione come oggetto di relazio-
ni inter e intraorganiche G. Z, Il dovere di informazione degli amministratori nella governance
della società per azioni, Milano, 2005, p. 17 ss., 88 ss.; 143 ss.; 225 ss.; 239 ss.
4 Trib. Catania, 23 marzo 1995, in Società, 1995, p. 1092
5 Trib. Milano, 20 febbraio 2003, in Società, 2003, p. 1268.
6 Trib. Milano, 17 marzo 1986, in Società, 1986, p. 619.
7 A. D, G.B. P, C. G, Pareri, in Giur. comm., 1980, I, 785 ss; O. C,
L’amministrazione collegale e la delega, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.C. Colombo e G.B. Por-
tale, vol. 4, Torino, 1991, p. 310; A. B, L’amministrazione delegata, Nardini, 1982, p. 264; Di N,
Il dovere di vigilanza degli amministratori di s.p.a., in La nuova giur. civ. commentata, 1988, II, p. 392 ss.

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