Sul potere di sospensione cautelare della patente di guida da parte del prefetto

AutorePatrizia Bianchetto
Pagine91-94

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@1. Premessa

- L'entrata in vigore del nuovo Codice della strada ha segnato un cambiamento ben preciso in materia di sospensione cautelare della patente di guida da parte del prefetto, nelle ipotesi di reato di lesioni o di omicidio colposo legate alla circolazione dei veicoli.

L'art. 223 comma 2 c.d.s., infatti, stabilisce che il prefetto, acquisito il parere del locale ufficio della M.C.T.C. (ora Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri), laddove ravvisi «fondati elementi di una evidente responsabilità» dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di un anno.

A distanza di dieci anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, il dibattito sui rapporti intercorrenti tra il potere di sospensione amministrativo e quello giudiziario non si è ancora concluso, nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte abbia in più riprese evidenziato la natura cautelare e per ciò stesso profondamente autonoma del potere prefettizio rispetto all'analogo potere riconosciuto all'Autorità giudiziaria ordinaria.

@2. Breve richiamo al previgente Codice della strada e raffronto con l'attuale disciplina

- Sotto il vigore del T.U. del 1959, l'art. 80 ter introdotto dall'art. 142 della L. 24 novembre 1981, n. 689 considerava i provvedimenti di sospensione e revoca della patente come pene accessorie.

Di conseguenza, il mantenimento del provvedimento di sospensione del prefetto, disciplinato dall'art. 91, era subordinato alla condanna dell'interessato, mentre nei casi di assoluzione o di non doversi procedere per mancanza o remissione di querela il provvedimento già adottato doveva essere necessariamente revocato.

Ai provvedimenti in parola era applicabile il beneficio della sospensione condizionale della pena e la riabilitazione aveva l'effetto di estinguerli.

Il D.L.vo n. 285/92 ha modificato radicalmente la situazione, in considerazione anche dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, il quale ha introdotto il principio dell'estinzione delle pene accessorie unitamente all'estinzione di quelle principali e del fatto che, nel frattempo, la maggioranza delle violazioni stradali previste originariamente come reati era stata depenalizzata.

Esso prevede sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate nel titolo VI, capo I, sezione II e sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, disciplinate nel titolo VI, sezione II dagli artt. 222, 223 e 224 c.d.s., dai quali si desume che all'illecito commesso durante la circolazione può conseguire l'applicazione di una sanzione consistente nella sospensione o nella revoca della patente di guida.

L'art. 222 stabilisce che, qualora da una violazione delle norme in materia di circolazione derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, graduando l'entità della sanzione in ragione delle lesioni o dell'omicidio colposi che ne sono conseguiti.

In dottrina si è sostenuto che la sanzione amministrativa accessoria rimane tale nonostante sia collegata ad un illecito penale tanto da seguire la medesima disciplina sostanziale, «anche se vi sia qualche differenziazione applicativa... dovuta alle peculiarità del collegamento con l'illecito e (soprattutto) con il processo penali» 1.

La sospensione del documento di guida da parte del prefetto si configura più propriamente come l'irrogazione di una sanzione (accessoria) dalla natura indiscutibilmente provvisoria e cautelare finalizzata alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale, in attesa dell'esito del giudizio penale.

In verità, la diversa durata dei due procedimenti potrebbe indurre a ritenere che le due sospensioni siano completamente separate l'una dall'altra, ma la normativa smentisce tale opinione, specialmente là dove fa obbligo al cancelliere di comunicare la sentenza penale o il decreto di condanna al prefetto per l'applicazione della sanzione accessoria (art. 224 comma 1 c.d.s.).

Il nuovo Codice della strada, nel configurare la sospensione come sanzione amministrativa, ne affida l'applicazione al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza del reato 2, ma senza modificare la competenza del prefetto, tant'è vero che nel caso in cui si verifica l'estinzione del reato o il venir meno di una condizione di procedibilità, la sanzione amministrativa può essere ugualmente applicata.

Il giudice penale non può comunque esimersi dall'infliggere la sanzione accessoria in parola per il solo fatto che sia già stata disposta cautelarmente dal prefetto, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti 3.

Peraltro, l'art. 221 c.d.s., nel disciplinare le modalità della vis attrattiva tra illecito penale e amministrativo, prevede che sia il giudice penale competente a decidere anche sulla sanzione amministrativa; se il processo penale termina per estinzione del reato o per mancanza di una condizione di procedibilità, gli atti devono essere trasmessi all'autorità amministrativa.

I successivi artt. 222 e 224 fanno applicazione di questo principio statuendo che spetta al giudice penale irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di condanna dell'imputato, mentre nell'ipotesi di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell'imputato (ad es. per remissione di querela) sarà il prefetto che dovrà verificare l'applicabilità o meno della sospensione in parola.

@3. Il procedimento amministrativo di applicazione della sospensione della patente di guida. Mezzi di impugnazione

- L'art. 223, comma 2, c.d.s. stabilisce che il prefetto del luogo della commessa violazione, non appena...

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