Potere di controllo «informatico» del datore di lavoro e tutela della privacy del lavoratore

AutoreAndrea Allamprese
Pagine19-26
Potere di controllo «informatico» del datore di lavoro e
tutela della privacy del lavoratore
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1. Nel dibattito in corso sui cambiamenti che si propongono nell’ambito del
diritto del lavoro e sindacale, per far fronte ai grandi mutamenti produttivi e
sociali, sotto l’incedere della crisi, non sempre le affermazioni correnti sono
suffragate dai contenuti e dai dati normativi, né sono supportate da sufcienti
conoscenze storiche e da adeguate visioni prospettiche.
In primo luogo, lo Statuto dei lavoratori e le principali leggi del lavoro ven-
gono, a volte, descritte come un insieme di norme immodicate nel tempo, in-
cartapecorite ed obsolete. Le cose non stanno propriamente cosi e si pongono in
maniera variegata.
La l. n. 300/70 contiene una parte di norme pienamente operante e dotata
di un’efcace funzione garantista, come quella relativa alla reintegrazione nel
posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusta causa o giusticato motivo
(art. 18); come la parte relativa ai diritti del prestatore di lavoro concernenti le
mansioni e i trasferimenti (art. 13); o la parte relativa alle sanzioni disciplinari,
alla loro pubblicità, contestabilità e proporzionalità (art. 7). Vi sono, poi, parti
di norme statutarie che sono state modicate nel senso di un ampliamento dei
destinatari, di un’integrazione dei loro contenuti, o di uno sviluppo e di un ar-
ricchimento dei principi insiti in esse. A quest’ultimo proposito, si può ricordare
l’art. 4.
In un saggio pubblicato nel 1991 nella Rivista Giuridica del Lavoro B. V-
 si chiedeva se l’art. 4 Stat. lav. potesse costituire ancora un efcace baluar-
do, a tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore, contro la tecnologia
sosticata che pervadeva l’ambiente di lavoro o al contrario ne costituisse un
improduttivo argine. La risposta era nel senso di una persistente attualità della
norma.
Il fatto è che l’art. 4 è stato pensato nel 1970 per gli usi delle modalità di sor-
veglianza più tradizionali, in particolare le telecamere. Quando l’articolo viene
scritto, il computer è un’entità agli inizi del suo percorso e tutto sommato ancora
abbastanza misteriosa; nel breve volgere di dieci anni diventa invece strumento
di lavoro della stragrande maggioranza delle imprese.
2. L’installazione (e l’uso) di “impianti audiovisivi” e di “altre apparecchia-
ture” non sono ammessi per nalità di “controllo a distanza dell’attività dei la-
voratori”, ma soltanto se sussistono le esigenze ragionevoli e meritevoli di tutela

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