DECRETO 13 gennaio 2014 - Fissazione di un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato, di cui all'articolo 3 del decreto 22 novembre 1985, da corrispondere sulle anticipazioni tecniche dei tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al sistema di tesoreria unica. (14A03417)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 dicembre 2001 e dall'art. 1 del decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 settembre 2005, che stabilisce che il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici assoggettati al regime di tesoreria unica sulle cosiddette "anticipazioni tecniche" e' commisurato al "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, diminuito di mezzo punto percentuale";

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2009 che disciplina il riconoscimento degli interessi a favore dei tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al regime di tesoreria unica;

Vista la decisione di politica monetaria adottata dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea in data 7 novembre 2013, che fissa il predetto tasso d'interesse alla misura dello 0,25% a decorrere dall'operazione con regolamento il 13 novembre 2013;

Tenuto conto che, a seguito della predetta decisione e considerate le regole per la determinazione della remunerazione previste dal decreto ministeriale 22 novembre 1985, il tasso d'interesse riconosciuto ai tesorieri o cassieri degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica assume a questo punto un valore negativo, pari a -0,25%, a...

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