La postergazione del credito del socio finanziatore

AutoreGiampaolo de Ferra
Pagine409-416
Giampaolo de Ferra
La postergazione del credito del socio nanziatore
S: 1. L’erogazione a titolo di mutuo o la destinazione a capitale di rischio. – 2. Il meccanismo di
postergazione del credito del socio nanziatore. – 3. La postergazione non limitata alla specica ipo-
tesi dell’art. 2467 c.c. secondo la giurisprudenza. – 4. Società chiuse e società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio. – 5. Inapplicabilità dell’art. 2467 c.c. alla società per azioni.
1. Con il nuovo articolo 2467 c.c. richiamato dall’art. 2497 quinquies il legislatore
del 2003 ha arontato per la prima volta e, da un punto di vista particolare (quello del
rapporto tra soci e società a responsabilità limitata e dei rapporti intergruppo nel capo
intitolato “direzione e coordinamento di società “estendendolo anche al controllo con-
trattuale) il ben noto problema della sorte dei nanziamenti alle società da parte dei soci.
Il tema, in tutta la sua complessità, è stato dibattuto per molti anni con un obiettivo
specico: distinguere tra l’erogazione di denaro a titolo di mutuo e quella che (anche a
titolo dichiaratamente diverso) era destinata a diventare capitale di rischio rappresentan-
do così, anche sotto dichiaratamente mentite spoglie, patrimonio della società essendo
sostanzialmente un conferimento e quindi strumentale ad un esplicito aumento del ca-
pitale sociale. In denitiva sembrò (e lo era) quaestio voluntatis la qualicazione dei ver-
samenti dei soci come nanziamenti o come conferimenti, con la diversa conseguenza
dell’insorgenza di un credito di restituzione o di un coinvolgimento nel capitale di ri-
schio. Già allora si auspicava una terza via: quella comunque della postergazione dei -
nanziamenti dei soci agli altri crediti1. Il nuovo legislatore ha, almeno apparentemente,
limitato il suo intervento al nanziamento (e quindi non all’occultato conferimento) dei
soci a favore della società estendendolo ai rapporti infragruppo.
La nuova disciplina, quella della terza via, pone molti problemi interpretativi, come
emerge dalla notevole quantità di contributi della dottrina che ha segnalato le dicoltà
di lettura dell’art. 2476 c.c.2. Anzitutto fondamentale è la dicoltà di individuazione
degli elementi di fatto: quando lo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio
netto risulta eccessivo? Quando invece, data la situazione nanziaria della società, sareb-
be stato ragionevole un conferimento? E qual è ancora l’estensione della formula che
comprende i nanziamenti in qualsiasi forma eettuati? Qual è la portata dell’art. 2467
c.c. nel sistema nel nostro ordinamento giuridico? Tra questi e altri problemi3 la prima
domanda per la pratica attuazione del dettato normativo investe il tema della posterga-
1 T, I versamenti in conto capitale tra conferimenti e prestiti, Milano 1990, 77 fermo restando che la
qualicazione di un’operazione come nanziamento o versamento in conto capitale (o in conto aumento
capitale) dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti (Tribunale di Milano, 30.04.2007 in Giur. it.
2007, 2499).
2 Vedi l’ampia esposizione in C, La società a responsabilità limitata, in Trattato di diritto commercia-
le, Cottino, Padova, 2007, 99 ss.
3 Vedine una prima elencazione in P – R, Corso di diritto commerciale II, Bologna 2005, 219 ss.

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