Alcune osservazioni generali in merito ai possibili profili di incostituzionalitá nella disciplina del risarcimento del danno nel nuovo codice delle assicurazioni private

AutoreMarco Francescon
CaricaAvvocato, Foro di Treviso
Pagine1131-1136

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@1. Premessa

Individuare i possibili profili di illegittimità costituzionale degli artt. 137 e segg. del Codice delle Assicurazioni (D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209, d'ora in poi denominato «Codice») non è compito semplice.

Intasati dalla congerie normativa ed incalzati spesso da stimoli di rilievo non meramente giuridico-dottrinale, il rischio è quello di perdersi nell'analisi delle singole norme senza aver presente il quadro normativo globale di riferimento e senza essere guidati da un metodo preliminare che funga da guida e costante riferimento nell'attività ricognitiva intrapresa.

Sotto il primo aspetto (considerazione dell'ordinamento nel suo insieme), nel momento in cui risultasse a tutti chiaro che la tutela riconosciuta al danneggiato dalla speciale disciplina RCA (e segnatamente l'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'assicuratore) non fa che aggiungersi, ad essa affiancandosi e non già sostituendosi, a quella normalmente erogata dalla normativa ordinaria, ed in particolare dagli artt. 2043 e 2054 c.c., nei confronti del conducente-responsabile e del proprietario del veicolo (così da ultimo sia Corte cost. come obiter dictum in ord. 434/2004, sia la Corte di cassazione in motivazione di Corte cass. 12376/2007), diverrebbe subito altrettanto evidente che le eventuali questioni di legittimità costituzionale rimarrebbero circoscritte nell'ambito della disciplina speciale medesima e si esaurirebbero in una rassegna di situazioni di ineguaglianza (art. 3 Cost.) in ambito per l'appunto endocodicistico. Il rapporto tra il Codice e la normativa ordinaria verrebbe infatti in grande misura privato della funzione di serbatoio per l'individuazione in seno al Codice di incongruenze costituzionali, soprattutto di matrice comparativa tra norme speciali e norme ordinarie. Non è forse vero che la particolarità del fenomeno della circolazione stradale legittima tutele aggiuntive speciali, rendendo costituzionalmente lecite discipline ineguali tra il danneggiato da normale atto illecito e danneggiato ex strada? Non è forse altrettanto vero che prima dell'entrata in vigore della legge 990/69 nessuno aveva mai dubitato del pieno rispetto da parte del legislatore (ordinario) del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale a favore del danneggiato ex strada? Come si vede, è estremamente importante che all'interprete sia ben chiara la modalità con la quale si articolano i rapporti macronormativi tra il Codice ed il resto dell'ordinamento giuridico all'interno del quale il primo si inserisce. Certo (e non a caso si è detto che la fecondità del rapporto tra Codice ed ordinamento generale verrebbe meno non totalmente, ma in grande misura), rimane sicuramente anche qui un po' di spazio per lavorare; si pensi, a mero titolo esemplificativo, al rapporto tra la legislazione nazionale e l'ordinamento comunitario in materia di RCA: laddove la legge nazionale non dovesse essere conforme alle numerose direttive CEE in materia (tanto numerose ormai che dal 2003 il Comitato sta chiedendo alla Commissione di proporre una nuova direttiva che raccolga tutte le precedenti e che possa eventualmente essere trasformata in un «Codice europeo delle assicurazioni autoveicoli»), ivi c'è spazio per un sindacato di legittimità, che sarà diffuso o rimesso alla Corte costituzionale a seconda che sia violato un regolamento o una direttiva comunitaria self-executing ovvero una direttiva od altra normativa non direttamente applicabile dai giudici ordinari.

Sotto il secondo aspetto (metodo-guida nella ricognizione delle incongruenze costituzionali), il rischio da evitare è quello della proliferazione di motivi di incostituzionalità destinati a riscuotere scarso successo presso il giudice di legittimità. Il pensiero va, in particolare, alla ormai copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale che addita nell'interpretazione costituzionalmente orientata con il principio costituzionale volta per volta in esame, il criterio-guida per ogni attività ermeneutica che abbia ad oggetto norme che siano passibili di diverse interpretazioni (criterio che ha ispirato d'altronde anche la giurisprudenza sopra richiamata che si è occupata del rapporto tra legislazione speciale RCA ed ordi-Page 1132namento generale). Si tratterà, in sostanza, di verificare volta per volta se sia possibile, per le singole norme del Codice esaminate, proporre un'interpretazione compatibile con i singoli principi costituzionali con i quali dette norme vengono confrontate, procedendo infine alla censura di illegittimità ogni qual volta detta interpretazione non sia in alcun modo possibile.

Così operando, non solo si perverrà all'individuazione di un nocciolo duro di questioni difficilmente riducibile dalla Corte, ma si otterrà al contempo anche l'effetto di indirizzare gli operatori del diritto ad abbracciare le interpretazioni costituzionalmente orientate che di volta in volta si proporranno, attesa l'innegabile indole conservatrice dei giudici e della Corte medesima in relazione alla possibile eliminazione di norme dall'ordinamento giuridico vigente. Sempre a livello metodologico, è opportuno che la disamina delle singole questioni sia premessa dalla preventiva individuazione dei principi costituzionali della cui violazione può essere ravvisata traccia nella normativa contenuta nel Codice.

Questi principi costituzionali debbono essere subito illustrati nella loro portata, anche alla luce della giurisprudenza che su di essi ha avuto modo di pronunciarsi e fungeranno, in considerazione del loro ripetuto richiamo nel corso dell'analisi delle norme del Codice, da veri e propri criteri classificatori e ripartitori, cosicché la ricerca delle incongruità costituzionali del Codice possa essere ordinata in gruppi di problematiche simili e costituzionalmente omogenee.

Ma prima di iniziare con questi principi, va dato atto che nel caso in esame sussiste anche una specialissima condizione di possibile illegittimità costituzionale che deriva dalla...

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