Possesso dei documenti di circolazione e di guida

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Rassegna
di giurisprudenza
Possesso dei documenti
di circolazione e di guida
SOMMARIO
a. Patente di guida. b. Certif‌icato di assicurazione. c. Inot-
temperanza all’ordine dell’Autorità di esibire i documenti. d.
Obbligo di comunicare l’identità del conducente.
a. Patente di guida
L’ordine di esibire la patente di guida dato a chi sia stato sor-
preso alla guida di autoveicolo senza avere con sé la patente è
funzionalmente diretto all’accertamento di violazioni ammini-
strative – quali la guida senza portare con sé la patente, la man-
cata conferma di validità della stessa, la mancata annotazione
del cambio di residenza, l’irregolarità f‌iscale del documento,
l’eventuale violazione dell’obbligo di portare le lenti durante la
guida, ecc. – e non del reato di cui all’art. 116 nuovo c.s., dato
che quest’ultimo può essere agevolmente accertato presso gli
appositi uff‌ici della pubblica amministrazione. (Fattispecie in
cui il P.M. ricorrente sosteneva che il venir meno, a seguito
dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 180, ottavo coma, c.s.,
della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. nel caso di
inottemperanza all’ordine di esibizione della patente di guida,
sarebbe limitato alle ipotesi in cui la esibizione stessa sia diretta
all’accertamento di violazioni amministrative e non riguarde-
rebbe anche il caso in cui l’ordine sia diretto invece all’accerta-
mento del reato di cui all’art. 116 di detto codice; la Cassazione
ha ritenuto infondato tale assunto ed ha enunciato il principio
di cui in massima). * Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2171
(ud. 14 dicembre 1993), Cosenza.
b. Certicato di assicurazione
L’esibizione di un fax riproducente il contenuto del certif‌icato
di assicurazione obbligatoria e la successiva produzione dell’ori-
ginale del contrassegno integra la violazione dell’art. 180, commi
1, lett. d) e 7 del codice della strada equivalendo alla sua omessa
detenzione, non potendo la suddetta prescrizione ritenersi ri-
spettata dalla detenzione del solo fax, che non può essere consi-
derato un sostituto del certif‌icato di assicurazione obbligatoria.
* Cass. civ., sez. II, 14 agosto 2007, n. 17693, Uff. Terr. Gov. Sira-
cusa ed altro c. Ricca, in questa Rivista 2008, 328. [RV600029]
c. Inottemperanza all’ordine
dell’Autorità di esibire i documenti
In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della stra-
da, l’inosservanza dell’ordine di esibire il documento di guida
o di circolazione costituisce un illecito amministrativo, come
tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del D.L.vo 30
aprile 1992 n. 285), solo quando l’esibizione del documento è
chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare even-
tuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la
richiesta di esibizione ha anche f‌inalità diverse ed è diretta, in
particolare, ad accertare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato
(previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizio-
ni), non è applicabile l’articolo 180 del codice della strada, bensì
la norma incriminatrice dell’articolo 650 c.p. * Cass. pen., sez. I,
4 agosto 2006, n. 28136 (ud. 26 maggio 2006), Leonardi, in questa
Rivista 2007, 674. [RV235176]
In tema di violazioni al codice della strada, integra l’ipotesi
di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto di cui
agli artt. 180, comma ottavo, e 181, comma terzo, D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 (in base al quale non risultano sanzionate specif‌i-
che condotte previste dal detto codice ovvero specif‌ici obblighi
previsti da norme f‌inanziarie relative al pagamento della tassa
di possesso, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve
prestare all’autorità amministrativa al f‌ine di consentirle l’esple-
tamento dei necessari e previsti accertamenti) il comportamento
di chi, essendo stato invitato ad esibire la ricevuta di pagamento
della tassa di possesso, omette, al f‌ine di non pagare la tassa di
possesso anteriormente al termine ultimo al riguardo previsto
dalla legge, di recarsi presso gli uff‌ici della Polizia stradale, an-
che al f‌ine di allegare, se del caso, la sussistenza della possibilità
di pagare la tassa in questione, con le relative soprattasse, anche
dopo la scadenza del termine utile per l’esibizione della ricevuta
di pagamento. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3123, Tomassi
c. Prefettura di Frosinone, in questa Rivista 2002, 562.
L’art. 180, ottavo comma, c.s. sanzione non specif‌ici compor-
tamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamente
sanzionati), ma il rif‌iuto della condotta collaborativa dovuta dal
conducente, ai f‌ini dell’accertamento delle violazioni amministra-
tive previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi
della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei ser-
vizi di polizia stradale. (Nella specie, la S.C. ha cassato – e deci-
dendo nel merito annullato l’ordinanza-ingiunzione – la decisione
di merito che aveva affermato la responsabilità dell’opponente,
che pur si era presentato agli uff‌ici della polizia stradale ottempe-
rando all’invito, in quanto non era stato in grado di esibire, oltre al
certif‌icato di conformità del ciclomotore, anche il contrassegno
di pagamento della tassa di circolazione, così sostanzialmente
applicando al mancato pagamento della tassa automobilistica la
grave sanzione prevista per i comportamenti omissivi nei con-
fronti dell’autorità). * Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2001, n. 9924, Ba-
raldi c. Ministero dell’Interno, in questa Rivista 2001, 810.
Ai sensi dell’art. 180, comma ottavo, c.s., l’inottemperanza
all’ordine di presentarsi all’autorità di polizia per esibire do-
cumenti o per fornire informazioni in merito alla disponibilità
di un veicolo non integra più il reato previsto dall’art. 650 c.p.,
bensì un’infrazione amministrativa. In mancanza di una dispo-
sizione transitoria analoga a quella dell’art. 40 della legge n.
689 del 1981, la nuova sanzione amministrativa non ha eff‌icacia
retroattiva e non si applica, perciò, alle violazioni commesse
prima dell’entrata in vigore del nuovo codice stradale. Ne con-
segue che l’autorità giudiziaria investita della cognizione di una
siffatta violazione, nel prosciogliere il conducente, non deve tra-
smettere gli atti all’autorità amministrativa. * Cass. pen., sez. I,
11 ottobre 1996, n. 4678 (c.c. 23 settembre 1996), Giordanengo.
Conforme, Cass. pen., sez. I, 5 aprile 1996, n. 3425, P.M. in proc.
Spataro. [RV205748]
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018

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