Requisiti che devono possedere le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione continua dei professionisti sanitari; Considerato che la richiamata disposizione prevede la definizione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua dei requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche che svolgono attivita' di formazione continua; Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Societa' scientifiche il ruolo di garanti non solo della solidita' delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualita' pedagogica e della loro efficacia; Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le societa' scientifiche possono svolgere attivita' di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, per l'attivita' di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM; Considerato, altresi', che il predetto Piano sanitario nazionale 2003-2005 riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali il ruolo di organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali; Considerato che le societa' scientifiche, analogamente alle societa' scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attivita' finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate; Considerato che le societa' scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attivita' di collaborazione con il Ministero della salute, le regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualita' dell'assistenza; Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti specifici requisiti per la costituzione delle societa' scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli previsti in via generale dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile; Rilevato che sono presenti in Italia numerose societa' scientifiche, alcune delle quali, per numero di associati, ambiti specifici di attivita', finalita' istituzionali e rapporti con il mondo del farmaco e dei dispositivi medici, non possono svolgere correttamente o compiutamente le proprie funzioni; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le societa' scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attivita' con particolare riferimento all'attivita' formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attivita' di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attivita' sanitarie; Ritenuto, in...

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