La posizione della Confedilizia sul decentramento catastale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine551-553

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La Confedilizia non è - e non è mai stata - contraria all’attribuzione ai Comuni di funzioni catastali che non incidano sulla base imponibile dei tributi.

La Confedilizia è, invece, contraria ad attribuire ai Comuni - direttamente o indirettamente - la funzione di definire il classamento degli immobili e quindi di stabilire con ciò stesso gli elementi fondamentali per la loro tassazione.

La Confedilizia ha, per questo solo, impugnato il D.P.C.M. 14 giugno 2007, che attribuiva ai Comuni la possibilità di determinare - attraverso, appunto, il classamento - l’estimo dei singoli immobili.

Il Tar del Lazio, in due distinte sentenze, ha ribadito (annullandolo) l’illegittimità del precitato provvedimento presidenziale, a salvaguardia dell’unitarietà del sistema catastale e quindi di quella perequazione tributaria che fu uno dei primi obiettivi perseguiti dallo Stato unitario attraverso l’unificazione dei vari Catasti preesistenti.

@Alcune pregiudiziali

Premesso quanto sopra, deve rilevarsi come qualsiasi intervento in tema di trasferimento ai Comuni di funzioni catastali debba - a giudizio della Confedilizia - essere preceduto dall’analisi e dalla soluzione di alcuni problemi di rilevante portata che affliggono il settore catastale, di seguito illustrati partitamente.

Unità immobiliari tipo

L’art. 7 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, dispone che, determinato il numero delle classi in cui ciascuna categoria di immobili deve essere divisa, gli uffici catastali procedano “al riconoscimento ed alla identificazione di un certo numero di unità tipo che siano atte a rappresentare per ciascuna classe il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese”.

Il successivo art. 9 prevede che per ciascuna zona censuaria venga compilato “un quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe”.

L’art. 61, sempre del citato provvedimento, prevede infine il confronto con le unità tipo ai fini del classamento delle singole unità immobiliari.

Considerato che il classamento delle singole unità immobiliari produce dirette conseguenze in termini di tassazione delle stesse, e ciò con riferimento a tutti i tributi fondati sulle risultanze catastali, si pone il problema della conoscibilità - da parte di contribuenti e professionisti - delle unità tipo individuate per le singole zone censuarie. Conoscibilità attualmente non assicurata.

@Procedura Docfa

Per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto è previsto da tempo l’utilizzo della procedura Docfa (Documenti Catasto Fabbricati), consistente in un programma informatico realizzato dall’Agenzia del territorio e utilizzato dai professionisti per le denunce di accatastamento e di variazione catastale dei fabbricati.

Con tale modello si...

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