La posa della fibra ottica negli edifici in condominio secondo le disposizioni del d.l.vo 33/2016: primi appunti

AutorePaolo Scalettaris
Pagine12-14
244 245
dott dott
Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
DOTTRINA
3/2018 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
LA POSA DELLA FIBRA OTTICA
NEGLI EDIFICI IN CONDOMINIO
SECONDO LE DISPOSIZIONI
DEL D.L.VO 33/2016:
PRIMI APPUNTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Premessa. 2. L’art. 8 del D.L.vo n. 33 del 2016. 3. Il primo
comma dell’art. 8: gli edif‌ici equipaggiati ex art. 135 bis del
D.P.R. 380 del 2001. 4. Il quarto comma dell’art. 8: gli edif‌ici
non equipaggiati ex art. 135 bis del D.P.R. 380 del 2001. 5. Le
norme in tema di cablaggio ed il condominio. 6. Le modalità
concrete di accesso all’edif‌icio del condominio: suggerimenti
operativi.
1. Premessa
una serie di disposizioni “volte a facilitare l’installazione di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuo-
vendo l’uso condiviso dell’infrastruttura f‌isica esistente e
consentendo un dispiegamento più eff‌iciente di infrastrut-
ture f‌isiche nuove, in modo da abbattere i costi dell’instal-
lazione di tali reti” stabilendo a tal f‌ine requisiti minimi
relativi alle opere civili e alle infrastrutture f‌isiche”.
Si tratta delle norme dirette alla posa generalizzata ne-
gli edif‌ici della f‌ibra ottica.
Le norme del decreto prendono in considerazione anche
le opere da eseguirsi all’interno degli edif‌ici in condominio: a
tale tema è dedicato l’art. 8 del decreto (che reca la rubrica
“infrastrutturazione f‌isica interna all’edif‌icio ed accesso”).
2. L’art. 8 del D.L.vo n. 33 del 2016
L’art. 8 del decreto legislativo n. 33 dispone che “i pro-
prietari di unità immobiliari, o il condominio ove costitu-
ito in base alla legge, di edif‌ici realizzati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 135 bis del decreto del Presidente
cessivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale
disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo,
di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso pre-
sentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni
eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”.
Viene previsto poi che “laddove un condominio anche
di edif‌ici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio
in f‌ibra ottica e un punto di accesso in conformità a quan-
to previsto dal precitato articolo 135 bis del decreto del
nendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo,
di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso pre-
sentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni
eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”.
La norma dispone altresì che “fatto salvo quanto pre-
visto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto
di installare la loro rete a proprie spese, f‌ino al punto di
accesso” e che “se la duplicazione è tecnicamente impos-
sibile o ineff‌iciente sotto il prof‌ilo economico” essi “hanno
il diritto di accedere all’infrastruttura f‌isica interna all’e-
dif‌icio esistente allo scopo di installare una rete di comu-
nicazione elettronica ad alta velocità”.
Nel caso invece di “assenza di un’infrastruttura interna
all’edif‌icio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di
rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella
sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accor-
do dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo
l’impatto sulla proprietà privata di terzi”.
Da ultimo – dopo avere disposto che “se non viene rag-
giunto un accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro
due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale
di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi
all’organismo nazionale di cui all’articolo 9” – l’art. 8 in
esame precisa che “il presente articolo non pregiudica il
diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o
dell’infrastruttura f‌isica interna all’edif‌icio nei casi in cui il
titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di ac-
cesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di
terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edif‌ici”.
3. Il primo comma dell’art. 8: gli edif‌ici equipaggiati ex
art. 135 bis del D.P.R. 380 del 2001
Il primo comma dell’art. 8 concerne – come si è visto –
gli “edif‌ici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’ar-
6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equi-
paggiati secondo quanto previsto da tale disposizione”.
Per comprendere il signif‌icato della norma va ricordato
che l’art. 135 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia) dispone che “tutti gli edif‌ici di nuova co-
struzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia
sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equi-
paggiati con un’infrastruttura f‌isica multiservizio passiva
interna all’edif‌icio, costituita da adeguati spazi installativi
e da impianti di comunicazione ad alta velocità in f‌ibra
ottica f‌ino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che
richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, lettera c)”.
Dal richiamo all’art. 135 bis ora ricordato si ricava che
la previsione del primo comma dell’art. 8 del decreto n. 33
riguarda specif‌icamente – e solamente – gli edif‌ici nuovi
(costruiti in base a domanda di autorizzazione presenta-
ta dopo il 1° luglio 2015) e gli edif‌ici ristrutturati dopo
tale data, che in base alla norma anzidetta devono essere
appunto già stati “equipaggiati con un’infrastruttura f‌isica
multiservizio passiva interna all’edif‌icio”.
Per questi si prevede che “i proprietari di unità immo-
biliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, …
hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfa-
re tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da
operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non
discriminatorie anche con riguardo al prezzo”.
La regola viene estesa anche all’ipotesi in cui in un
condominio già esistente l’“equipaggiamento” anzidetto
sia stato realizzato direttamente ed in via autonoma dal
condominio.
Esaminiamo le specif‌iche previsioni della norma.
a) Consideriamo innanzitutto i soggetti menzionati
dalla norma.
Questi – come si è visto – sono i “proprietari di unità
immobiliari” ed il “condominio”.
Vi è da dire che con riguardo ad entrambe tali tipologie
di soggetti la norma lascia spazio ad incertezze.
Quanto ai “proprietari di unità immobiliari”, deve no-
tarsi che non è chiaro se la norma intenda fare riferimento
alla f‌igura del proprietario di edif‌icio che non costituisca
condominio (e cioè il proprietario di edif‌icio che – pur
formato da più alloggi – sia oggetto di un’unica proprie-
tà o anche di una comunione) o intenda fare riferimento
invece ai singoli proprietari delle unità immobiliari facen-
ti parte dell’edif‌icio in condominio (1). Probabilmente
per dare risposta a tale interrogativo dovrebbe preferirsi
un’interpretazione ispirata a criteri di larghezza e ritener-
si che la norma faccia riferimento ad entrambe le ipotesi.
Quanto poi al “condominio” deve notarsi che viene dispo-
sto che la previsione in esame lo riguardi ove si tratti di con-
dominio “costituito in base alla legge”. L’espressione è oscura
perché in base ai principi generali il condominio non deve
essere soggetto ad alcun atto di costituzione: la f‌igura del
condominio viene infatti ad esistenza de iure alla sola condi-
zione che nel medesimo edif‌icio vi siano più unità immobi-
liari di proprietà di soggetti distinti (2). Dal momento che la
norma sembra fare riferimento in generale a tutti i condomi-
ni la specif‌icazione qui considerata appare dunque inutile.
b) Consideriamo in secondo luogo il contenuto della
previsione che ci interessa.
Questa fa riferimento al “diritto e, ove richiestone,
all’obbligo” di accesso di cui sono titolari i soggetti che ab-
biamo considerato supra.
Anche in questo caso la previsione non è chiara: l’e-
spressione utilizzata dal legislatore – così come anche lo
stesso concetto che con essa si intende esprimere – appa-
re di diff‌icile comprensione dal momento che le due posi-
zioni menzionate (il diritto e l’obbligo) sono concettual-
mente distinte e sono anzi opposte l’una all’altra.
L’impressione che si trae dalla lettura della norma è che
con essa possa essersi inteso sottolineare che la realizza-
zione delle strutture relative al cablaggio degli edif‌ici costi-
tuisce l’oggetto nel contempo di un diritto e di un obbligo,
nel senso che da un lato i proprietari degli immobili hanno il
diritto di potere benef‌iciare delle reti di comunicazione elet-
tronica ad alta velocità (e possono dunque pretendere che
siano installati i relativi strumenti ed impianti) e che d’altro
lato – e nel contempo – essi hanno l’obbligo di prestarsi a
quanto sia necessario perché sia consentito agli altri pro-
prietari (o comunque agli altri oggetti che abbiano il godi-
mento di immobili posti nel medesimo edif‌ico) di benef‌iciare
di tale possibilità. Da osservare che la lettura della norma in
questa prospettiva consentirebbe anche di rendere chiaro il
riferimento alle “unità immobiliari” che sopra si è considera-
to: questo si collegherebbe al fatto che comunque negli edif‌i-
ci considerati devono essere presenti più unità immobiliari.
Impostata nei termini ora visti la questione potreb-
be presentare analogie con quella che riguarda il diritto
all’installazione delle antenne radiotelevisive. Si ricordi
che la giurisprudenza, con riguardo al diritto all’instal-
lazione delle antenne radiotelevisive, afferma che nel
caso di edif‌icio in condominio il proprietario di ogni unità
immobiliare ha l’obbligo – così come riconosce il D.L.vo
consentire agli altri abitanti dell’edif‌icio di collocare nella
sua proprietà antenne televisive a condizione che sia im-
possibile per l’utente utilizzare spazi propri (ciò alla luce
della considerazione che altrimenti sarebbe ingiustif‌icato
il sacrif‌icio imposto ai proprietari) (3). Il senso della di-
sposizione che stiamo qui esaminando potrebbe appunto
essere meglio compreso ove si considerasse la regola an-
zidetta che concerne l’installazione delle antenne radio-
televisive: il riferimento al diritto-dovere del proprietario
potrebbe essere collegato al fatto che il proprietario è
nel contempo utente del servizio e proprietario (o com-
proprietario) dell’immobile al quale deve accedersi per
installare quanto necessario perché il servizio sia fornito.
c) La norma contiene poi una serie di previsioni che f‌is-
sano le condizioni cui deve ritenersi che il diritto-obbligo
del quale si tratta sia subordinato. Dovranno essere pre-
senti i seguenti elementi:
– innanzitutto dovrà essere formulata una “richiesta”
di accesso (la necessità di una tale richiesta si ricava con
chiarezza dal quinto comma dell’art. 8, che fa espresso ri-
ferimento ad una “richiesta formale di accesso”);
– tale richiesta dovrà essere presentata da un “operatore
di rete” (per tale dovendosi intendere un’impresa “autorizzata
a fornire reti pubbliche di comunicazione” secondo quanto
prevede la lett. b) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 33);
– la richiesta in questione dovrà essere “ragionevole”;
– la richiesta dovrà essere formulata “secondo termini
e condizioni eque e non discriminatorie”;
– dovrà trattarsi di richiesta diretta all’esecuzione
degli interventi di cablaggio dell’edif‌icio (e cioè degli in-
terventi diretti all’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità);
– dovrà trattarsi inoltre di richiesta basata sulla necessi-
tà dell’“accesso” all’edif‌icio per l’esecuzione degli interven-
ti (nel senso che la condizione dei luoghi sia tale che non
possano essere eseguiti i lavori senza l’accesso all’edif‌icio).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT