Portierato, custodia e pulizia

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    Le massime qui riprodotte sono tratte da Il codice del condominio (a cura di CORRADO SFORZA FOGLIANI, STEFANO MAGLIA) Ed. 2000, della CASA EDITRICE LA TRIBUNA.

Le precedenti Rassegne di giurisprudenza pubblicate in questa Rivista hanno riguardato, rispettivamente, Aree verdi condominiali (1999, 1021); Autorimesse e posti-auto condominiali (1995, 455); Barriere architettoniche (1999, 475); Canne fumarie (1995, 915); Il rapporto di portierato (1998, 607); Il recesso del conduttore (1997, 141); Il sottotetto condominiale (1997, 493); Il supercondominio (1996, 113); Il verbale dell'assemblea condominiale (1999, 693); I muri condominiali (1996, 793); I patti in deroga (1995, 191); Lastrici solari (2000,485); L'ascensore condominiale (1996, 275); La sopraelevazione negli edifici condominiali (1996, 983); L'assistenza della forza pubblica (1996, 601); La nuova legge sulle locazioni abitative (2000, 137); La successione nel contratto di locazione (1998, 125); Le antenne condominiali (1999, 159); Le esigenze abitative di natura transitoria (1996, 435); Le obbligazioni principali del conduttore (1999, 323); Le obbligazioni principali del locatore (1998, 769); Le tabelle millesimali (1998, 913); Miglioramenti apportati alla casa locata (1998, 451); Recesso del locatore e ripristino del rapporto (1997, 693); Restituzione della cosa locata (2000, 321); Riscaldamento e risparmio energetico (1998, 273); Sicurezza degli impianti condominiali (1999, 873); Sul deposito cauzionale (1997, 887); Uso promiscuo dell'immobile locato (1997, 309); Uso della cosa comune condominiale (1997, 1073).

@a) Compenso

Il portiere di un immobile urbano ha diritto di percepire, per il lavoro svolto nelle domeniche, la paga giornaliera, pari ad un ventesimo della retribuzione mensile, con la maggiorazione del 40%, e, per il lavoro svolto nelle altre festività, il doppio della paga medesima, ugualmente computata, oltre la maggiorazione del 40% (artt. 2 della L. 16 aprile 1954, n. 111 ed art. unico della L. 16 maggio 1956, n. 526). Tali spettanze vanno riconosciute anche sotto il vigore del C.C.N.L. dell'11 luglio 1962, posto che sono invalide, per contrasto con le norme imperative di legge sul riposo del lavoratore e sui diritti all'integrale retribuzione, le clausole di detto contratto che prevedono, per il servizio nei giorni festivi, l'opera di un sostituto da compensare con quota parte del salario mensile, ovvero, mancando un sostituto, la sola maggiorazione del 40% nelle domeniche, ed una sola quota di un trentesimo del salario mensile, oltre la maggiorazione del 40%, nelle altre festività.

* Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 1985, n. 5567, I.N.A. c. Colombo.

Il portiere di un immobile urbano ha diritto, per il lavoro svolto nelle domeniche, alla paga giornaliera pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile con la maggiorazione del quaranta per cento, nonché, ove abbia lavorato la domenica senza usufruire nella settimana di un giorno di riposo compensativo, al risarcimento del danno per il mancato riposo settimanale. Tale risarcimento, in mancanza di criteri legali e di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra giornata di retribuzione, deve essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che, anche utilizzando strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva, tenga conto della gravosità e delle prestazioni lavorative e dell'effetto usurante del mancato riposo, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile contrattualmente in astratto ed essendo in contrasto con la norma imperativa dell'art. 36 Cost., e perciò da disapplicare, ogni contraria clausola della contrattazione collettiva.

* Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1991, n. 1386, Di Marzio c. Condominio Rione Principe di Piemonte is. E. in Napoli.

La mancanza di un'autorizzazione amministrativa, prescritta per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, non comporta l'illiceità dell'oggetto o della causa del contratto di lavoro agli effetti dell'art. 2126 cod. civ.; pertanto, in tema di rapporto di portierato, la mancata iscrizione del lavoratore nel registro previsto dall'art. 62 del T.U. delle leggi di P. S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) non esclude il diritto alla retribuzione per l'attività concretamente esercitata.

* Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2171, Varignana c. Inps.

L'indennità di contingenza dovuta ad un portiere (anche se non corrisposta) deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale.

* Pret. civ. Pescara, 31 gennaio 1991.

L'art. 3 della L. 4 febbraio 1958, n. 23, con il quale il legislatore introdusse, a favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, l'indennità di scala mobile, non opera, quanto all'attribuzione di tale emolumento, con la decorrenza retroattiva dell'1 gennaio 1957, fissata per altri benefici economici, bensì con quella ordinaria corrispondente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

* Cass. civ., sez. lav., 3 dicembre 1981, n. 6412, Inps c. Marchetti.

L'indennità supplementare prevista dal Contratto nazionale di lavoro per i portieri (stipulato tra Confedilizia e Cgil-Cisl-Uil) non è posta a carico di tutti gli appartamenti destinati ad uso ufficio, ma soltanto a carico di quelli che rispondano ai seguenti requisiti: 1) che siano destinati esclusivamente ad uso di uffici; 2) che aggravino notevolmente il lavoro del portiere. (Nella specie, è stato ritenuto che l'attività di commercialista non sia tale da comportare quell'aggravio di notevole entità per il portiere di uno stabile condominiale, in termini di clienti ovvero di inoltro di corrispondenza, che giustifica la corresponsione dell'indennità supplementare).

* Trib. civ. Napoli, 24 maggio 1997, n. 4722, De Masi c. Condominio di viale Raffaello n. 15 in Napoli.

@b) Controversie

Nella controversia promossa da un condomino, per conseguire l'annullamento della delibera assembleare revocativa del precedente licenziamento del portiere dell'edificio condominiale, deve negarsi l'ammissibilità dell'intervento di quest'ultimo in grado d'appello, a norma dell'art. 344 c.p.c., attesa l'inidoneità della decisione di tale controversia ad incidere su autonomi diritti a lui spettanti in forza del rapporto di lavoro con il condominio.

* Cass. civ., sez. II, 27 giugno 1978, n. 3177.

@c) Custodi

Nel caso in cui il custode (di un condominio) sia morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, sussiste la presunzione della derivazione di detto evento da tale attività, e conseguentemente, l'indennizzabilità dell'infortunio per la sussistenza dell'occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ove non sia provato, da parte dell'Inail, l'intervento di un fattore estraneo al rischio specifico dell'attività di custodia e tale da ridurre il rapporto fra evento e prestazione dell'attività lavorativa in termini di mera relazione cronologica o topografica.

* Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 1989, n. 1014, Inail c. Pisacreta. Page 642

Le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate e soltanto in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali.

* Cass. pen., sez. I, 20 maggio 1991, n. 5527 (ud. 28 gennaio 1991), Caporaso.

Anche l'attività di mera segnalazione alle forze di polizia di circostanze dannose o pericolose per la proprietà costituisce attività di custodia rientrante nella previsione di cui agli artt. 133 e 134 T.U.P.S., per la quale è quindi necessaria la licenza del prefetto.

* Cons. Stato, 12 agosto 1996, n. 1023, Università degli Studi di Bari c. Assvigilanza ed altro.

Non è richiesta la licenza prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. ai fini dell'esercizio in forma associata, da parte di un gruppo di cittadini, dell'attività di vigilanza all'interno delle proprietà individuali o comuni, qualora tale attività sia svolta senza scopo di lucro.

* Pret. pen. Milano, uff. Gip, decr. 23 ottobre 1996, Mannino.

@d) Iscrizione nel registro di P.S

L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro di P.S. sussiste per il soggetto che attenda abitualmente, anche se insieme ad altre mansioni, anche a quella di portiere, pur se non in modo preminente, sempre che esse non gli siano state affidate occasionalmente per peculiari contingenze.

* Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1978, n. 754; nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 1978, n. 1666.

I portieri d'albergo o di case di abitazione, per avere qualifica e svolgere le loro mansioni, devono ottenere l'iscrizione nel registro di cui all'art. 62 t.u.l.p.s., incorrendo altrimenti nella contravvenzione prevista dallo stesso articolo, e ciò indipendentemente dalle condizioni particolari poste da chi li assume, come la provvisorietà dell'assunzione per prova.

* Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1974, n. 3730.

Ai sensi dell'art. 62 del T.U. delle leggi di P.S., sussiste il reato di assunzione di portieri fra persone non iscritte nell'apposito registro della P.S., sia nel caso di mancata iscrizione e sia in quello di omessa rinnovazione della iscrizione nel registro dei portieri, poiché sia nell'uno che nell'altro caso il portiere in definitiva esercita la sua attività senza la prescritta autorizzazione di polizia e perciò in violazione della citata norma. Anche l'amministratore dello stabile è tenuto a esigere l'osservanza di tale norma.

* Cass. pen., sez. I, 20 giugno 1966, n. 363; conf., Cass. pen., sez. I, 28 agosto 1969, n. 819.

Non può ritenersi priva di sanzione penale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 62 del R.D.L. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico delle leggi di P.S.), che prevede l'obbligo per i portieri di rinnovazione annuale dell'iscrizione nell'apposito registro, sol perché non...

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