DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 2011 - Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento prof. Dino Piero GIARDA. (12A02239)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 con il quale il professor Dino Piero Giarda e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 2011 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

  1. A decorrere dal 17 novembre 2011 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento professor Dino Piero Giarda e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

    1. provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate;

    2. rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

    3. esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

    4. assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

    5. autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993;

    6. assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

    7. provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile...

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