DECRETO 9 maggio 2006 - Importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti la carta d'identita' elettronica

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Vista la legge 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legg 11 marzo 1997, n. 159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1999, n. 437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 11001/ 115/1 del 19 luglio 2000 con il quale sono state dettate le regole tecniche e di procedura per la produzione e la trasmissione della carta d'identita' elettronica;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 e' stato trasformato in S.p.a.;

Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;

Visto l'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112;

Visto l'art. 7-vicies ter, comma 2 della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rilascio della carta d'identita' su supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita' elettronica;

Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge che, tra l'altro:

pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per...

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