I Delitti in materia di pornografia minorile con particolare riferimento al problema del materiale pornografico di produzione casalinga o artigianale

AutoreFilippo Ferri
Pagine435-437

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Premessa. - Con la legge del 1998 n. 269, sono state introdotte autonome fattispecie criminose al fine di contrastare il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori sia quando rivolto alla prostituzione, sia quando indirizzato alla produzione e al commercio di materiale pornografico.

Per quanto attiene, in generale, allo sfruttamento, favoreggiamento e induzione della prostituzione di minori, la cui disciplina deve essere coordinata con quella dettata in materia di violenza sessuale già novellata nel 1996, pienamente condivisibile appare l'orientamento prevalente in dottrina, secondo il quale l'art. 600 bis c.p. costituisce fattispecie delittuosa speciale rispetto alla L. 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), in tema di sfruttamento della prostituzione di persone maggiori di età 1.

Il legislatore del 1998, infatti, ha esplicitamente abrogato l'aggravante ad effetto speciale prevista dalla legge 1958/75 quando le persone sfruttate fossero state di età inferiore agli anni 21.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 600 bis secondo comma ha previsto anche la responsabilità penale dei «clienti» di prostitute di età tra i 14 ed i 16 anni.

La punibilità della persona che fruisca della prostituzione di un minore di età inferiore agli anni 14, invece, è disciplinata dalla più grave ipotesi di reato prevista ex art. 609 quater c.p., che sanziona, alla stregua della violenza sessuale, chiunque compia atti sessuali con un minore di 14 anni di età, anche quando vi sia stato il consenso di questi.

Salvo che non integri diverse ipotesi di reato, pertanto, non commette reato il cliente che fruisca della prostituzione di persona che abbia un'età superiore ai 16 anni.

Il materiale pornografico ritraente soggetti che compiono atti sessuali con minori di età inferiore ai quattordici anni, inoltre, andrà valutato anche ai fini di quanto previsto dal citato art. 609 quater c.p.

Premessi brevissimi, ma necessari, cenni sulla nuova disciplina in materia di prostituzione minorile, la quale non pone particolari questioni interpretative, si deve rilevare che maggiori problematiche, invece, scaturiscono dall'analisi dei dleitti introdotti in tema di pornografia minorile.

I delitti in materia di pornografia minorile. - L'art. 600 ter c.p. prevede la responsabilità penale di chiunque sfrutti minori degli anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche, di produrre materiale pornografico (primo comma) e di commerciare detto materiale (secondo comma).

I requisiti richiesti dalla norma in esame per la realizzazione della condotta criminosa hanno dato origine a vivaci dispute in dottrina e giurisprudenza.

L'orientamento dottrinario prevalente e parte della giurisprudenza 2 richiedono, per la configurabilità delle condotte criminose sanzionate dalle fattispecie incriminatrici in argomento, che il fatto sia stato commesso con lo scopo di lucro e con il necessario utilizzo di una struttura imprenditoriale, anche rudimentale: requisito che viene imposto dal termine «sfruttare» utilizzato dal legislatore.

La Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, infatti, sancisce che «lo sfruttamento sessuale di minori a fini commerciali rappresenta una forma di coercizione e di violenza ed equivale ai lavori forzati e ad una nuova forma di riduzione in schiavitù contemporanea».

La circostanza che lo sfruttamento debba essere rivolto verso minori (e non verso un solo minore), più che una svista del legislatore, sarebbe, piuttosto, una conferma della necessità che la condotta sia realizzata nell'ambito di un contesto imprenditoriale, il quale per sua stessa natura richiederebbe l'impiego di una pluralità di soggetti 3.

Quanto appena esposto, tuttavia, non impedirebbe, secondo l'orientamento dottrinario preferibile, che il delitto in esame sussista anche quando, sempre in presenza di un contesto imprenditoriale, anche rudimentale, venga sfruttato un solo minore 4.

La giurisprudenza delle sezioni unite Corte di cassazione 5, di contro, ha osservato che il solo criterio semantico non è sufficiente ai fini dell'individuazione delle condotte penalmente rilevanti ai sensi della norma in esame.

Con la legge del 1998, invero, il legislatore avrebbe avuto l'intenzione, adeguandosi alle convenzioni internazionali, di accordare una tutela più pregnante alla libertà personale, sub specie di libertà sessuale, del minore, riconoscendo la rilevanza penale di tutti quei comportamenti in qualche modo antecedenti rispetto alle condotte effettivamente lesive di una corretta maturazione sessuale del minore.

Queste ultime condotte, infatti, sono già sanzionate penalmente dalle norme in materia di violenza sessuale, a cui si faceva cenno in premessa, novellate con la legge 1996 n. 66, di talché l'art. 600 ter c.p. intenderebbe assoggettare a sanzione tutti i comportamenti prodromici alla pratica della pedofilia.

Lo sfruttamento dei minori considerato dal delitto in esame, pertanto, andrebbe inteso in senso ampio, non necessariamente di lucro, ma comprensivo di tutti gli atteggiamenti lesi, qualunque sia lo scopo, «a mettere a repentaglio il libero sviluppo personale del minore con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia» 6.

L'anticipazione della tutela penale, quindi, secondo...

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