Pornografia minorile e internet. Brevi note sui primi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali

AutoreDomenico De Natale
Pagine269-276

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  1. - La disciplina introdotta dalla legge n. 269/98 (c.d. legge anti-pedofilia) con la quale il legislatore italiano, in adesione alla normativa internazionale, ha introdotto nel nostro codice penale, immediatamente dopo l'art. 600 c.p., gli artt. 600-bis e seguenti ha suscitato controversie esegetiche talmente contrastanti da non consentire più di attribuire a nessuna pronuncia il crisma di un ordito definitivo nella tessitura della trama del sistema giuridico.

    È opportuno precisare subito che gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia forniscono una diretta copertura alla disposizione dell'art. 600-bis, comma 1 c.p., dell'art. 600-ter c.p., dell'art. 600-quinquies c.p. e dell'art. 601, comma 2 c.p., mentre, le fattispecie criminose previste e punite dall'art. 600-bis, comma 2 e dall'art. 600-quater c.p., pur non essendo direttamente imposte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176), appaiono il frutto di una opportuna scelta politico-criminale tesa sia a punire i rapporti mercenari con minori (non essendo questi ultimi in grado di esercitare alcuna forma di libertà, in quanto il più delle volte costretti, con ciò ledendosi la dignità di essere umani), sia ad incidere sul mercato del materiale pornografico minorile (scoraggiandone la domanda attraverso la punizione della mera detenzione di materiale pornografico «prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto»).

    Sulla base di tali premesse, si evince con nitidezza la finalità del legislatore di combattere il mercato della pornografia minorile per scoraggiare la produzione e, per questa via, eliminare lo sfruttamento sessuale 1.

    La normativa suddetta, prevedendo un sistema sanzionatorio molto severo 2, consente di contrastare efficacemente le condotte riprovevoli di chi induce, favorisce o sfrutta la prostituzione di bambini; di chi produce, vende o detiene materiale pornografico avente ad oggetto minori; di chi adesca mediante Internet; di chi è cliente dei c.d. babyschiavi. Altresì, la legge fornisce agli organi inquirenti la possibilità di usare gli stessi strumenti utilizzati per combattere mafia e traffico internazionale di stupefacenti: il riferimento è alla possibilità di far ricorso alle intercettazioni telefoniche, all'acquisto simulato di materiale pornografico, all'uso di infiltrati nei voli charter con destinazione babyprostituzione, nonché alla creazione di siti trappola su Internet.

    Ma la disciplina va oltre: essa, infatti, prevede adeguate sanzioni per chi organizza viaggi di turismo sessuale 3 e prevede l'obbligo per gli operatori turistici di stampare sui depliants pubblicitari l'avvertenza che la nostra legge punisce la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessa all'estero.

    Si ritiene opportuno, ai fini del presente lavoro, puntare l'attenzione sull'art. 600-ter c.p., intitolato «pornografia minorile».

  2. - Preliminarmente e per ricollegarsi al discorso fatto in premessa, appare doveroso richiamare l'art. 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo, sancita a New York nel 1989, che impegna gli Stati: «a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale», ad impedire che i minori «siano incitati o costretti a dedicarsi ad attività sessuale illegale», ad impedire che «siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico», nonché alla dichiarazione finale della Conferenza di Stoccolma del 1996 che invita gli Stati a «criminalizzare lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, così come le altre forme di sfruttamento sessuale dei bambini».

    Orbene, le fattispecie incriminatrici di cui alla L. 269/98, inserite nel codice penale, nel titolo XII dei delitti contro la persona, nel capo III dei delitti contro la libertà individuale, nella sezione I dei delitti contro la personalità individuale, ricalcano in parte la medesima terminologia usata nei documenti internazionali e mirano a tutelare la dignità umana, l'infanzia, beni protetti costituzionalmente e soggetti a frequenti possibilità di aggressioni 4.

    In particolare il bene giuridico oggetto di tutela è stato ravvisato nella salvaguardia dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale e, dunque, nella salvaguardia della formazione dell'intera personalità dei minori da gravi fatti di sfruttamento sessuale [anche e non solo] 5 a fini commerciali, equiparabili a riduzioni in (condizioni analoghe alla) schiavitù 6.

    Parte della dottrina, criticando le scelte del legislatore, in ordine alla collocazione della norma di cui all'art. 600-ter c.p., ha osservato che avrebbe potuto essere altra la sistemazione della norma ed in particolare nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, laddove, all'art. 529 c.p., si definisce la nozione di atti ed oggetti osceni 7.

    Secondo altri, ed è questo l'orientamento che si preferisce, in quanto rispondente maggiormente alle finalità della disciplina, l'inquadramento dei nuovi reati tra i delitti contro la personalità individuale costituisce comunque un ausilio dell'interpretazione di alcune espressioni non chiare contenute nelle singole disposizioni incriminatrici 8.

    La formulazione dell'art. 600-ter c.p., invero, risulta piuttosto complessa in ragione del fatto che il legislatore, in una sola norma, ha previsto condotte autonome e differenziate, punite con pene variabili per severità e rispondenti alla gravità e alla pericolosità delle condotte poste in essere, con la finalità, già espressa nel preambolo della legge, di tutelare il libero sviluppo psico-fisico del fanciullo (intendendosi con tale termine utilizzare un sinonimo di minore, atteso che la legge tutela in generale coloro che non hanno compiuto i diciotto anni) compromesso dagli istinti e dagli interessi biechi di laidi individui senza scrupoli.

    Già la Corte di Cassazione a sezioni unite 9 si era espressa, dirimendo un contrasto insorto in sede di applicazione concreta della norma in esame, al fine di definire i termini utilizzati dal legislatore caratterizzanti la condotta illecita del soggetto agente, termini tacciati dalla dottrinaPage 270 (che ha provato a dare le prime interpretazioni di norme definite troppo generiche e, per ciò stesso, suscettibili di interpretazioni variegate, ancorché prive di rigore logico a causa dell'uso di una terminologia che, per la prima volta, ha fatto ingresso nel sistema penale italiano) di indeterminatezza e, pertanto, passibili di eccezioni di legittimità costituzionale per essere in contrasto con l'art. 25, comma 2 della Costituzione, in relazione all'art. 1 c.p.

    Per ciò che riguarda l'oggetto del presente lavoro possono valere le stesse osservazioni, fatte in giurisprudenza a seguito delle problematiche legate all'art. 609-bis c.p., sulla presunta indeterminatezza della locuzione «atti sessuali». Si è, infatti, sostenuto che l'attività di sintesi svolta dal legislatore, proprio per la continua evoluzione del costume sociale, delle nozioni scientifiche risulta legittima in virtù dello spazio interpretativo giurisprudenziale che consente ai Giudici di ancorare dati fattuali a nozioni che per la loro elasticità subiscono dilatazioni o restrizioni a seconda dei tempi in cui vengono richiamate 10.

  3. - Chiave di lettura dell'ordito normativo è il sostantivo «pornografia». Esso è stato accostato al termine «osceno» 11 che ha trovato definizione nel codice del 1930, e la cui esplicitazione, da alcuni, è stata considerata tautologica e comunque inidonea ad esprimere un concetto di per sè inafferrabile 12.

    Un dato appare indubbio. Altri ordinamenti si sono sforzati di specificare il termine senza giungere ad una conclusione che potesse spingere il nostro legislatore a farla propria, al fine di connotare la disciplina de qua del carattere di determinatezza da più parti auspicato. I primi commentatori dell'art. 600-ter c.p., effettuando un'analisi comparata fra vari Stati, hanno rintracciato norme che, facendo riferimento alla produzione o alla rappresentazione pornografica, sono indicative di uno sforzo ermeneutico che incentra l'oggetto di tutela sull'abuso sessuale del minore 13. In altri casi i tentativi, effettuati in paesi stranieri, sono stati definiti ibridi anche se di notevole interesse 14. Ma allora come definire adeguatamente il concetto? Non pare possa aiutare la comparazione dei termini osceno e pornografia, in quanto non sempre cose pornografiche possono considerarsi rivoltanti e quindi oscene e viceversa, anche se la relazione fra i due termini potrà essere di aiuto per definire casi ambigui 15. Né si può pensare che la legge del 1998 abbia posto i due termini in rapporto di genus a species, e considerare in maniera assoluta la nozione di osceno più ampia di quella di pornografia 16. A conferma di ciò, basta ricordare che l'elemento centrale di tutela, nell'ambito dell'art. 600-ter c.p., è il minore in sè e non già la rappresentazione che di tale minore viene offerta 17, intendendo dire che non si vuole, con la normalità in esame, tutelare il comune sentimento del pudore, il quale ha come referente necessario la collettività ed è destinato a mutare perché mutevole e contingente è il sentire dei consociati.

    Pertanto, se questo assunto non si può confutare, le più importanti teorie sul concetto di osceno, cioè quella tendente a relativizzare il termine nel contesto storico sociologico di riferimento, definita «storico-statistica» e quella basata su criteri moralistici assoluti e precostituiti, definita «deontologica», troppo semplicistiche e per tale ragione usate, sia in dottrina sia in giurisprudenza, con l'ausilio di criteri intermedi 18, non paiono utili a meglio specificare e definire il termine pornografia.

    Ci troviamo al cospetto di una materia fortemente intrisa di problematiche etiche e psicologiche che, pur dovendo fare i conti con l'evoluzione del costume, necessiterebbe di una nozione che, per essere...

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