La pornografia minorile inquadramento e problematiche

AutoreFederico Piccichè
Pagine787-799

Page 787

@1. Introduzione

– La legge regola e sanziona la pornografia minorile nel Capo III, Sezione I, Libro II del codice penale.

Il Capo III raggruppa i delitti contro la libertà individuale e la Sezione I copre, nello specifico, i delitti contro la personalità individuale.

Come è noto, il corpus delle norme sulla prostituzione e pornografia minorile è il frutto staccatosi dalle leggi 3 agosto 1998, n. 269 e 6 febbraio 2006, n. 38, che hanno aggiunto nuovo tessuto al codice penale con sette articoli: il 600 bis (Prostituzione minorile), il 600 ter (Pornografia minorile), il 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), il 600 quater1 (Pornografia virtuale), il 600 quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), il 600 sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti) e il 600 septies (Confisca e pene accessorie)1.

Il presente scritto ha come scopo l’analisi delle sole fattispecie che si riferiscono al triste e inquietante mondo della pedopornografia, tralasciando tutte quelle relative alla prostituzione minorile.

Lo scritto darà rilievo unicamente a problematiche di diritto sostanziale e non si soffermerà sugli aspetti processuali che, per la loro complessità, meritano una trattazione separata.

Per una corretta impostazione del discorso occorre, preliminarmente, avere ben chiaro che tutte le disposizioni sopra elencate hanno come obiettivo la tutela del minore.

Il minore è un soggetto debole, che deve essere protetto nei suoi percorsi di crescita, ed è portatore del supremo e fondamentale interesse ad un sereno e sano sviluppo psico-fisico della sua persona.

Sotto questo profilo è certamente corretto l’inserimento degli articoli nell’ambito dei delitti che attentano alla libertà e personalità individuale.

La personalità del minore per potere crescere liberamente deve restare assolutamente immune dai perversi condizionamenti derivanti dalla prostituzione e dalla pornografia, che asservono il minorenne alle bieche e squallid eesigenze di un mercato in continua crescita ed espansione2.

@2. La pornografia minorile

– La prima disposizione da cui partire è quella individuata dall’articolo 600 ter.

L’articolo è suddiviso in cinque commi, dei quali i primi quattro scolpiscono distinte ed autonome fattispecie, mentre l’ultimo introduce un’aggravante ad effetto speciale3.

Il primo comma recita testualmente:

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornogrfico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228

4.

La fattispecie può avere come soggetto attivo chiunque, costituendo essa un reato comune e come soggetto passivo un minore degli anni diciotto.

L’elemento oggettivo si scompone in tre diverse condotte, ricollegabili tutte a esibizioni di natura pornografica o alla produzione di materiale del medesimo genere attraverso fl’utilizzo di minori.

Contesti, dunque, in cui il corpo del minore viene lascivamente esposto o l’atto sessuale reso esplicito, con il preciso scopo di provocare le perverse e torbide pulsioni di soggetti terzi5.

Con la prima condotta viene punita la realizzazione di esibizioni pornografiche e, cioè, la messa in atto di comportamenti di vario genere durante i quali il minore utilizza il proprio corpo in modo provocatorio, assumendo, ad esempio, determinate posizioni che diano risalto agli organi genitali, diversamente, praticando atti di natura sessuale sul proprio corpo, su quello di altre persone o di animali5.

Con la seconda condotta viene punita la produzione del materiale pornografico6 7.

Rientrerà in essa, pertanto, la formazione di una videocassetta contenente le immagini di un atto sessuale che vede come protagonista un minore.

Con la terza ed ultima condotta viene sanzionata l’introduzione del minore a partecipare a esibizioni pornografiche.

Perciò chiunque dovesse esercitare pressioni psicologiche sul minore per convincerlo a esibirsi i spettacoli lascivi o sessualmente espliciti, riuscendo poi nell’intento (avendo il soggetto indotto, effettivamente, preso parte alle squallide esibizioni), non sfuggirà alle draconiane sanzioni previste dall’articolo8.

Tutte e tre le condotte possono manifestarsi anche nelle forme del tentativo.

Quanto alla prima, si può pensare alle forze dell’ordine che, intervenendo all’interno di un edificio, si imbattano in individui che, dotati di telecamere, luci e registratori, stanno allestendo un set a luci rosse con attori minorenni.

Quanto alla seconda, si può pensare al guasto improvviso di una telecamera, che non consente al cameraman di iniziare la ripresa di una scena por-Page 788nografica, già pronta per il ciak, in cui protagonista è un minorenne.

Quanto alla terza condotta, invece, si pensi alla induzione che non dà i suoi frutti, in quanto ad essa non segue la partecipazione del minore alle oscene esibizioni9.

Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, ad integrarlo sarà sufficiente il dolo generico.

Basterà che il soggetto attivo del reato abbia la coscienza e la volontà di realizzare una esibizione pornografica o di confezionare materiale del medesimo genere utilizzando minori degli anni diciotto.

L’induzione potrà invece ritenersi soggettivamente integrata da chi sia animato dall’intenzione di persuadere un infradiciottenne a partecipare a esibizioni pornografiche.

Anche in questo caso, ovviamente, chi agisce dovrà essere consapevole di avere di fronte un minorenne.

Il secondo comma dell’articolo in esame recita:

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma

10.

Rispetto alla fattispecie sopra esaminata, resta invariato che il materiale pornografico consisterà in videocassette, dvd e quant’altro sia in grado di contenere immagini, con protagonisti minorenni, relative a rapporti di tipo sessuale o a corpi esibiti in modo sessualmente provocatorio.

Il soggetto attivo dovrà necessariamente assumere la veste dell’imprenditore o del commerciante11.

Ad essere punito, in questo caso, è infatti chi fa commercio (si pensi al titolare di una videoteca) del materiale pedopornografico.

Ed è indubbio che una attività di tipo commerciale presupponga, obbligatoriamente, l’allestimento di una struttura imprenditorialmente organizzata (non importa se rozzamente o meno), che sia teleologicamente orientata alla vendita del materiale in questione per soddisfare le richieste provenienti dal mercato12.

Il tentativo è ipotizzabile.

Si pensi – come già sottolineato – alle Forze dell’ordine che intervengano in una videoteca, qualche minuto prima dell’orario di apertura, nella giornata di inaugurazione appositamente dedicata a clienti pedofili, attratti da videocassette riproducenti le volgari performance di giovani imberbi13.

Secondo chi scrive, per integrare l’elemento soggettivo basterà il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di condurre una attività di tipo commerciale, ben sapendo che ciò che si immette nel mercato costituisce materiale pedopornografico14.

Passando al terzo comma, senza dubbio il più complesso e intricato, esso statuisce testualmente:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

.

La fattispecie in questione è un reato comune e mira a proteggere il minorenne dalle diverse forme di sfruttamento sessuale che lo minacciano e che alimentano, in misura sempre più crescente, il mercato della pornografia infantile.

L’elemento oggettivo si può dividere in due parti: la prima riguarda la diffusione del materiale pedopornografico o la sua pubblicizzazione, la seconda la divulazione di notizie utili per riuscire ad adescare o sfruttare, per scopi sessuali, soggetti minorenni.

Questo comma troverà applicazione se non ricorrono i primi due commi sopra esaminati, avendo esso una struttura ben diversa: mentre il primo comma, infatti, punisce l’allestimento pratico dell’esibizione pedopornogrfica, la produzione di materiale di tal fatta o la semplice induzione del minore ad esibirsi e il secondo la fase della commercializzazione, il comma ora in esame punisce la diffusione o la pubblicizzazione del materiale pedopornografico (già confezionato da altri), al di fuori dei canali propriamente commerciali, oppure, la diffusione di notizie aventi come obiettivo l’adescamento o lo sfruttamento per scopi sessuali del minore.

L’elemento oggettivo consisterà, dunque, in una condotta che sia capace di far circolare il materiale incriminato, consentendone la fruizione a un numero indefinito di persone.

Esso potrà consistere nella distribuzione di una pellicola pedopornografica che, una volta incorporata in appositi supporti (videocassette, dvd et similia), sia smistata materialmente ai destinatari.

L’idea dello smistamento è il più adatto a spiegare il termine «distribuzione» usato dal legislatore, con il quale esso ha inteso riferirsi ai trasferimenti fisici del materiale pedopornografico, per distinguerli da quelli che operano nel web o nell’etere, per i quali sono sicuramente più appropriati i termini, fra loro sovrapponibili, di «divulgazione» e/o «diffusione».

Questi ultimi, infatti, ben si attagliano alla situazione di chi diffonda files pedopornografici a una serie indeterminata di destinatari finali, avvalendosi ad esempio della rete Internet, oppure, alla situazione del gestore di una rete televisiva che mandi in onda film del medesimo genere15.

La pubblicizzazione, invece, potrà consistere nella condotta di chi, nel corso di una chat, dia notizia dell’esistenza in...

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