DECRETO 5 aprile 2012 - Riconoscimento, al sig. Popp Marcel, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia dell''attivita'' di responsabile tecnico di imprese abilitate all''installazione e manutenzione di impianti elettrici. (12A04907)

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda del sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato "Diploma de Bacalaureat profilul electrotehnic" (Diploma di maturita' profilo elettrotecnico) conseguito nel 1980 presso il Liceo Industriale Minerario con sede a Baia Mare (Romania) e del titolo della durata di un anno denominato "Certificat de calificare in meseria electrician" (Certificato di qualifica nella professione di elettricista) conseguito nel 1983 presso il Liceo Industriale Borsa (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attivita' di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti, non ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, seppure specifico ed attinente, sufficiente all'esercizio dell'attivita' richiesta, rilevando che, trattandosi di una professione non regolamentata in Romania, il richiedente non aveva prodotto - ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto citato - esperienza lavorativa specifica risalente agli ultimi dieci anni dalla presentazione dell'istanza; e che, in aggiunta, il percorso di formazione di cui alla normativa italiana prevede, dopo un titolo di scuola superiore, un periodo di inserimento professionale presso un'impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 253004 del 21 dicembre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che...

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