DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165 - Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonche' proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali

Capo I Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraqe interventi per calamita' all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria in atto in Iraq ed i conseguenti rischi per la popolazione civile; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la partecipazione all'azione multilaterale volta alla stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonche' al ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire le condizioni di sicurezza per la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipaziome dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge

Art. 1.

Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro

  1. al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.

    Art. 2.

    Organizzazione della missione 1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite

  2. le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di governo; b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

    2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

    Art. 3.

    Regime degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

    2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a...

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