BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. BANCO DI BRESCIA S.P.A., UBI FINANCE S.R.L. BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. BANCA CARIME S.P.A. -

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 56 del 13 maggio 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA") ogni e qualsiasi credito derivante da mutui ipotecari in bonis erogati da BPA (i "Crediti BPA") derivante dai Contratti stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Contratti di Mutuo BPA") che alla data del 31 marzo 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: 1. che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile;

  1. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993;

  2. che sono stati erogati o acquistati da Banca Popolare di Ancona S.p.A.;

  3. che sono disciplinati dalla legge italiana;

  4. che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcun canone scaduto e non pagato da piu' di 5 giorni dalla relativa data prevista di pagamento;

  5. che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per Banca Popolare di Ancona S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e Banca Popolare di Ancona S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;

  6. che prevedono il pagamento da parte del debitore di canoni mensili, trimestrali o semestrali;

  7. che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro;

  8. che sono stati interamente erogati;

  9. che non sono stati erogati a persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di alcuna societa' appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane;

  10. che sono stati concessi a una persona fisica o a piu' persone fisiche cointestatarie;

  11. che non siano mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati);

  12. garantiti da ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dall'ipoteca di primo grado e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. e rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore sono state interamente soddisfatte, o (B) un'ipoteca di secondo o successivo grado rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore e' Banca Popolare di Ancona S.p.A. (anche se le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado superiore non sono state interamente soddisfatte) e i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri. 14. che prevedono il pagamento da parte del debitore di una delle seguenti tipologie di tasso di interesse: tasso fisso puro;

    tasso variabile dopo piu' di due anni;

    rinegoziazioni con variabilita' periodica, tasso variabile, tasso fisso attualmente variabile;

    tasso misto, e tasso con opzione periodica di cambio regime o parametro;

  13. che sono stati interamente erogati entro e non oltre la data limite del 30 novembre 2012;

  14. che non prevedano il completo rimborso ad una data precedente al 30 settembre 2013;

  15. in relazione ai quali almeno un canone e' stato pagato dal debitore entro il 30 aprile 2013;

  16. intestati a controparti dotate di rating interno;

  17. non siano (i) concessi con forma tecnica SISBA diversa da MT010;

    (ii) ABACO;

    (iii) cartolarizzati;

    (iv) erogati tramite broker per i quali viene riconosciuta una provvigione alla scadenza;

    e (v) concessi in garanzia ad enti che offrono provvista;

  18. che siano garantiti da ipoteca rilasciata su immobili con categoria catastale diversa dalle seguenti: B/2 (case di cura e ospedali), B/3 (prigioni e riformatori), B/5 (scuole e laboratori scientifici), B/7 (cappelle ed oratori) e C/5 (stabilimenti balneari);

  19. Crediti derivanti da Contratti di Mutuo che non abbiano una o piu' delle seguenti caratteristiche: A. l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia maggiore di 3 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo;

    e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000;

    e, congiuntamente, (c) la differenza tra l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta e il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia superiore ad Euro 50.000,00;

    1. (a) il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione sia maggiore di 5 volte l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo;

      e, congiuntamente, (b) il debito residuo sia maggiore di Euro 10.000;

      e, congiuntamente, (c) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00;

    2. la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e l'ammontare per cui la relativa ipoteca e' iscritta sia superiore a Euro 1.000.000,00;

      e, congiuntamente, (b) la differenza tra il valore dell'immobile ipotecato al momento dell'ultima rivalutazione antecedente alla Data di Valutazione e il valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica sia superiore ad Euro 250.000,00. D. l'importo erogato al debitore ai sensi del relativo Contratto di Mutuo sia superiore al valore dell'immobile ipotecato al momento della prima perizia tecnica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da UBI Finance S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet http://www.ubibanca.it e presso la sede di Banca Popolare di Ancona S.p.A.. Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 122 del 14 ottobre 2010, come gia' rettificato mediante avviso pubblicato a nome della Societa' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 28 ottobre 2010, UBI Finance S.r.l. comunica che, in data 31 maggio 2013, UBI Finance S.r.l. ha acquistato pro soluto da...

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