Polizza Assicurativa, Accesso Civico 'Semplice' E 'Generalizzato', Riclassamento, Stabilità O Sicurezza Degli Immobili

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine633-634
633
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
Dottrina
POLIZZA ASSICURATIVA,
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
E “GENERALIZZATO”,
RICLASSAMENTO, STABILITÀ
O SICUREZZA DEGLI IMMOBILI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Divieto di pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbri-
cato. 2. Pubblica Amministrazione, accesso civico “semplice”
e “generalizzato”. 3. Incostituzionale il riclassamento?. 4.
Stipula di una polizza assicurativa per il fabbricato. 5. Tar -
ghetta coi dati dell’amministratore.
1. Divieto di pregiudicare la stabilità o la sicurezza del
fabbricato
In questa rubrica abbiamo già esaminato l’art. 1120,
ultimo comma, cod. civ., con particolare riferimento al
divieto ivi previsto relativo alle innovazioni che “alterino
il decoro architettonico” dell’edif‌icio. Proseguiamo ora
l’analisi della disposizione in parola trattando di un altro
limite in essa contemplato, sempre afferente le innova-
zioni: il divieto di “recare pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato”. Della questione si è occupata, in
particolare, la dottrina, la quale ha precisato che per “sta-
bilità” è da intendersi la capacità statica dell’edif‌icio, con
la conseguenza che l’innovazione non deve determinare un
indebolimento delle fondamenta o delle strutture portanti
del fabbricato; per “sicurezza”, invece, si intende l’idoneità
dell’edif‌icio ad evitare intrusioni da parte di terzi o danni
derivanti da eventi esterni. Da tanto discende che la sicu-
rezza può essere pregiudicata non solo quando l’edif‌icio,
per effetto della nuova opera, sia posto in condizioni di pe-
ricolo (e in questa prospettiva è stata ritenuta vietata la so-
stituzione di un muro portante con travi di ferro: cfr. Cass.
sent. 9497 dell’11.11.’94), ma anche quando la vita all’inter-
no dello stabile non sia più sicura contro eventuali attacchi
di uomini (es.: ladri) o di eventi naturali (es.: incendi). Il
divieto in questione, peraltro, ha carattere assoluto e non
può essere superato neppure con il consenso della totali-
tà dei condòmini. In proposito, sempre in dottrina, è stato
sottolineato, infatti, che tale divieto ha la f‌inalità di tute-
lare l’esistenza materiale dello stabile, che potrebbe essere
minata da eventuali opere sullo stesso, con conseguente ri-
schio di un reale pericolo non solo per i condòmini, ma an-
che per terzi estranei. La giurisprudenza, dal canto suo, ha
osservato che, in caso di opere che violino il divieto di reca-
re pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
è diritto dei condòmini ottenere la rimessione in pristino
(cfr. Cass. sent. n. 4958 del 20.8.’81, relativa ad innovazioni
apportate in violazione di norme antisismiche).
2. Pubblica Amministrazione, accesso civico “semplice”
e “generalizzato”
L’art. 5 del d.lgs. n. 33/’13 dispone, al comma 1, che l’ob-
bligo previsto in capo alla P.A. “di pubblicare documenti,
informazioni o dati” comporti “il diritto di chiunque di ri-
chiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione”. Stabilisce, al comma 2, il diritto – da parte
di “chiunque”, e salvo i casi espressamente indicati – di ac-
cedere anche a dati e documenti detenuti dalla P.A., “ulte-
riori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”. Dispone, al
comma 3, che l’esercizio dei diritti in questione non possa
essere “sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legitti-
mazione soggettiva del richiedente”, e che non sia richiesta
motivazione per l’istanza di accesso civico (la quale deve
identif‌icare “i dati, le informazioni o i documenti richiesti” e
può essere presentata, in via alternativa, all’uff‌icio che de-
tiene tali dati o informazioni, all’uff‌icio relazioni con il pub-
blico, ad altro uff‌icio indicato dalla stessa amministrazione
sul proprio sito o ancora, in casi specif‌ici, al responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza).
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha traccia-
to i limiti dell’accesso civico distinguendo, in questa pro-
spettiva, tra accesso civico “semplice” di cui al comma 1
del predetto art. 5 e accesso civico “generalizzato” di cui al
comma 2 della stessa disposizione.
Viene chiarito, così, che l’accesso “semplice” è un acces-
so “circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni ogget-
to di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla
mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti
dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il
diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informa-
zioni interessati dall’inadempienza”. Diversamente, l’acces-
so “generalizzato” è un accesso che si delinea “come affatto
autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pub-
blicazione e come espressione, invece, di una libertà che
incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tu-
tela degli interessi pubblici e/o privati” e dall’altra parte, “il
rispetto delle norme che prevedono specif‌iche esclusioni”.

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