ORDINANZA 19 ottobre 2005 - Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 19 ottobre 2005 Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la propria

26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 240, del 14 ottobre 2005; Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 366, concernente il divieto di utilizzo di talune sostanze ormonali e tireostatiche; Vista la decisione della commissione 2000/666/CE del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di ´volatili diversi dal pollameª, come modificata; Vista la decisione della commissione approvata nel corso della riunione del 13-14 ottobre 2005 con il documento n. 10509 revisione 5, relativa a misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale sottotipo H5N1 ad alta patogenicita' (HPAI) dai volatili selvatici ai volatili domestici e che stabilisce un sistema di allerta rapido nelle aree a rischi elevato; Considerato che anche i ´volatili diversi dal pollameª, comunemente definiti uccelli ornamentali e da voliera, sono sensibili al virus dell'influenza aviaria; Ritenuto necessario disporre, ad integrazione delle misure stabilite con la predetta ordinanza 26 agosto 2005, come modificata, e tenuto conto della situazione epidemiologica internazionale relativa all'influenza aviaria e del rischio connesso alle migrazioni dei volatili, l'obbligo di registrare le movimentazioni in entrata e in uscita di volatili destinati a finalita' commerciali, compresi quelli ornamentali e da voliera, per consentire, se necessario, interventi immediati, specifici e capillari sull'intero territorio nazionale.

Ordina:

Articolo unico

  1. Il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' delle strutture adibite o utilizzate per il commercio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT