Polizia tributaria, economica, finanziaria e giudiziaria

AutoreGaetano Nanula
Pagine171-191
CAPITOLO UNDICESIMO
POLIZIA TRIBUTARIA, ECONOMICA,
FINANZIARIA E GIUDIZIARIA
S : 1. Polizia Tributaria in senso istituzionale; 2. Polizia Tribu-
taria in senso funzionale; 3. Polizia Tributaria come polizia anche
economica e finanziaria; 4. Polizia Tributaria come polizia anche
giudiziaria; 5. Il problema dell’utilizzo dell’istituto della verifica fi-
scale per la repressione delle violazioni in campo economico e finan-
ziar io
1. Polizia Tributaria in senso istituzionale
La Polizia tributaria nasce nell’ambito della Guardia di
Finanza, per eetto del r.d. 18 gennaio 1923, n. 95, il quale pre-
vedeva la istituzione di un “Ucio tecnico per la polizia tri-
butaria” (art. 2) e la costituzione, entro il limite numerico di
un decimo della forza organica, di un “contingente di militari
in abito civile, per speciali servizi d’investigazione e di polizia
tributaria”, diretto da un uciale generale, alle dipendenze del
Comando generale del Corpo (art. 3).
Con r.d. 16 settembre 1923, n. 2114 fu anche istituita pres-
so il Comando generale della Guardia di Finanza una “Scuola
d’applicazione per la polizia tributaria” per il perfezionamento
professionale e la preparazione teorico-pratica ai servizi di po-
lizia tributaria investigativa degli uciali e militari del Corpo,
che fossero destinati al detto contingente. Alla Scuola era “an-
172 La verifica fiscale alle imprese
nesso un laboratorio per lo studio dei fenomeni attinenti alla
criminalità scale”.
Fu stabilito – con d.m. 29 novembre 1923, n. 58605, – che la
Polizia tributaria avesse «per scopo di combattere la frode sca-
le, la evasione dai tributi ed in specie la criminalità contrabban-
diera organizzata», avvalendosi anche di “studi ed osservazio-
ni”, nonché di “una attiva azione diretta a far convergere verso
un unico obiettivo i vari organi di controllo” (art. 1). Avrebbe
dovuto inoltre promuovere, d’intesa con le amministrazioni
nanziarie interessate, “la uniformità d’indirizzo della legisla-
zione scale, per tutto ciò che attiene ai modi di prevedere e di
reprimere” le irregolarità tributarie (art. 2). Il contingente era
ripartito in “Nuclei, diretti da uciali” (art. 5).
Sul piano delle facoltà, la previsione fu larghissima: con r.d.l.
3 gennaio 1926, n. 63, fu stabilito che agli uciali, sottuciali
e militari di truppa incaricati del servizio di polizia tributaria
fossero conferiti tutti i poteri di indagine, di accesso, di visio-
ne, di controllo, di richiesta di informazioni spettanti per legge
ai diversi uci nanziari incaricati dell’applicazione dei tributi
diretti ed indiretti (art. 1).
Nello stesso 1926 – e precisamente con d.m. del 16 luglio – la
Polizia tributaria fu munita di un proprio regolamento, al ne
soprattutto di disciplinarne i rapporti con gli uci nanziari ed
evitare un duplicato esercizio di poteri. In campo operativo, la
Polizia tributaria veniva però denita “organo sussidiario” de-
gli uci delle imposte, operante «quale mandataria» di questi,
secondo gli incarichi che le venivano di volta in volta ada-
ti. Non si sostituiva dunque agli uci suddetti, ma procedeva
d’accordo con essi, informandoli man mano dell’esito e delle
risultanze delle proprie indagini, chiedendo direttive per l’ulte-
riore sviluppo della propria azione (art. 1). In particolare, per il
settore delle imposte dirette, veniva aermato che compiti della
Polizia tributaria erano la raccolta e il controllo di elementi, dati
e circostanze di fatto, destinati a formare oggetto di utile ap-
prezzamento da parte degli uci (art. 4). Per il settore delle im-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT