REGOLAMENTO REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3 - Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».
(Pubblicato nel 2º S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana
il seguente regolamento regionale:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'art. 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale' e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:
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esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
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tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
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difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.
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Il presente regolamento attua altresi' il disposto del comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 31/2008.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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polizia idraulica: l'attivita' di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 31/2008;
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consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della legge regionale n.
31/2008;
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reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica cosi' come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della legge regionale n.
31/2008;
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autorita' di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
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opere di bonifica: le realizzazioni definite ai sensi art.
77 della legge regionale n. 31/2008;
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alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombinature;
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distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza e' da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;
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agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorita' competente, ai sensi dell'art. 70 regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;
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parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorita' di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;
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ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;
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concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;
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autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.
Art. 3
Attivita' vietate 1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:
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la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
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la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonche' il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommita' arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
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qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
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qualunque scarico di' acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
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qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di' terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
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qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
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qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
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qualunque deposito di terre o...
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