DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005. (Deliberazione n. 10/05/CSP)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 3 febbraio 2005; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 25 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario» e successive modificazioni; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; Rilevato che sono previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005 le elezioni dei presidenti della regione e dei consigli regionali dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, della Emilia Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Puglia, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto; Rilevato che, in data 17 febbraio 2005, a seguito dei provvedimenti di indizione, sara' affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle elezioni regionali di cui sopra; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVACapo IDisciplina delle

    trasmissioni delle emittentinazionali in campagna elettorale

    Art. 2.

    Soggetti politici e riparto degli spazi per la comunicazione politica

  2. Ai fini del presente capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature

    A) in caso di programmi riferiti ad ambito regionale: a) per il 90 per cento, ai soggetti politici che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare, tenendo conto della rispettiva consistenza; b) per il restante 10 per cento, in modo paritario, ai soggetti politici, diversi dai precedenti, che siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; resta inteso che lo spazio dato a ciascuno di questi ultimi soggetti politici non puo' comunque essere superiore a quello attribuito al soggetto politico di minore consistenza di cui alla precedente lettera a); B) in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra i soggetti politici la cui rappresentanza nei consigli regionali da rinnovare trovi una proiezione nell'assemblea parlamentare nazionale o europea e quelli, diversi dai precedenti, che siano comunque rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale.

    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale

    A) in caso di programmi riferiti alla competizione in una singola regione: a) per meta', in modo paritario, alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di presidente della regione o della giunta regionale; b) per l'altra meta', in modo paritario, alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale, fatta salva l'eventuale presenza di forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

    B) in caso di programmi riferiti ad ambito nazionale: con gli stessi criteri di cui al punto A), tra le liste regionali, ovvero i gruppi di liste o le coalizioni di liste collegati all'elezione alla carica di presidente della regione o della giunta regionale e tra le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.

    Art. 3.

    Modalita' di trasmissione della comunicazione politica

  3. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

  4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non e' comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

    Art. 4.

    Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  5. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

    Art. 5.

    Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  6. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28

    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, punto II) lettera B); i messaggi sono trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie; b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche; c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

    d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge; e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore; f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

    Art. 6.

    Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

  7. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso...

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